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Art. 719 - Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari

1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

 

Rassegna giurisprudenziale

Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari (art. 719)

Con riferimento ai motivi relativi all’udienza di convalida e alla misura cautelare, che avverso la decisione sulla consegna non possono essere formulati motivi di ricorso attinenti all’applicazione della misura cautelare o a qualsiasi altro atto estraneo al giudizio di consegna. Questa non è affatto preclusa invero da eventuali vizi attinenti all’arresto di PG o comunque allo status libertatis della persona richiesta. Tali vizi devono essere fatti valere avverso i relativi provvedimenti con apposito ricorso, ex art. 719, come prescritto dalla L. 69/2005, art. 9, ultimo comma (Sez. 6, 15869/2018).

Il diritto dello Stato estero ad intervenire nel procedimento di estradizione (diritto riconosciuto dall’art. 702) legittima lo Stato suddetto ad impugnare - con ricorso per cassazione - le sentenze pronunziate dalla corte di appello in tema di estradizione, ma non anche ad interloquire nel procedimento incidentale de libertate, instauratosi a carico della persona nei cui confronti l’estradizione viene richiesta (Sez. 6. 14237/2017).

In tema di MAE, in virtù del rinvio recettizio operato dall’art. 9, comma 7, L. 69/2005 all’art. 719, l’unico rimedio proponibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali emesse per la sua esecuzione è il ricorso per cassazione (Sez. 6, 24891/2015).

In forza degli artt. 9 comma 7, L. 69/2005 e 719, avverso i provvedimenti in materia di libertà personale adottati nella procedura di consegna attivata da un MAE è consentito il ricorso per cassazione solo per violazione di legge. E la mancanza di motivazione costituisce vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) e c) e non vizio della motivazione ai sensi della lett. e) della stessa norma, quando la motivazione è graficamente mancante o del tutto palesemente apparente (SU, 5876/2004, richiamata da Sez. 2, 8277/2018).

A mente dell’art. 719, avverso i provvedimenti relativi alle misure cautelari personali applicate a fini estradizionali, è esperibile - quale unico rimedio - il ricorso per cassazione per sola violazione di legge, con la conseguenza che esso può essere proposto per l’inesistenza della motivazione o per la presenza di una motivazione solo apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (Sez. 6, 10906/2013).

La documentata estradizione allo Stato richiedente del comporta l’inammissibilità del ricorso, posto che la misura cautelare perde efficacia dopo l’estradizione medesima. Sotto altro profilo non può neanche ritenersi che l’estradato conservi un interesse ad ottenere una pronuncia sul ricorso avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, in quanto potenzialmente interessato a presentare una domanda per la riparazione per l’ingiusta detenzione.

Il tema attiene all’applicabilità del principio affermato dalla Consulta (Corte costituzionale, sentenza interpretativa di rigetto 231/2004) la quale ha attribuito all’art. 314 un ambito operativo più esteso rispetto al mero dato letterale, nel senso che l’indicata disposizione riguardi anche i soggetti di cui sia stata richiesta l’estradizione, dovendosi verificare “se risulta ex post accertata l’insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per tali soggetti individuate, a norma dell’art. 714, comma 3, nelle “condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione”.

L’accoglimento della domanda di estradizione implica infatti che la detenzione patita allo scopo di consentire la consegna non può essere ritenuta ingiusta (Sez. 6, 44056/2014).

Sono suscettibili di ricorso per cassazione i soli provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello, e non anche il provvedimento di arresto assunto d’urgenza dalla PG, a mente dell’art. 716 (Sez. 6, 2348/2016).

L’annullamento per difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga dell’ordinanza con la quale il presidente della corte d’appello ha convalidato l’arresto provvisorio ed ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con emissione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido ed operativo (Sez. 6, 31373/2015).