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Art. 674 - Revoca di altri provvedimenti

1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell’amnistia o dell’indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è disposta dal giudice dell’esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

1-bis. Il giudice dell’esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l’esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 168 del codice penale.

Rassegna giurisprudenziale

Revoca di altri provvedimenti (art. 674)

Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, c. p. ha natura dichiarativa ed impegna il giudice ad un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, tuttavia, in sede esecutiva questi non è esentato dal prendere in considerazione l'assoluta impossibilità di adempiere che osti alla revoca del beneficio. la revoca, infatti, è impedita purché il soggetto condannato alleghi l'impossibilità di adempiere per cause a lui non imputabili, competendo in questo caso al giudice dell'esecuzione, in considerazione della ricordata natura dichiarativa del provvedimento di revoca, la sola valutazione sull'adempimento e sulla esistenza o no di cause che lo abbiano reso impossibile al momento della scadenza dell'adempimento stesso (Sez. 3, 4356/2022).

Nell'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di determinati obblighi, l'inadempimento del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l'interessato allegare, anche in sede di esecuzione, la comprovata impossibilità o l'estrema difficoltà dell'adempimento ma l’impossibilità deve essere indipendente da condotte volontariamente poste in essere dal condannato e deve essere dimostrata. Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile per fatti non imputabili al condannato perché la condizione impeditiva dell'adempimento può essere presa in considerazione ai fini dell'esclusione della revoca del beneficio solo quando sia incolpevole, ossia dovuta a causa non imputabile al condannato, perché ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore, ma non quando dipenda da comportamenti volontari del soggetto obbligato (la Corte ha avuto modo di precisare che, nel caso sottoposto al suo scrutinio, la dedotta indisponibilità delle risorse con le quali risarcire il danno nei termini stabiliti nel titolo di condanna non integra un fattore insuperabile, imprevisto ed imprevedibile, secondo quanto dedotto in ricorso, essendo ricollegabile all'inerzia del debitore, non già all'invincibile ostinazione della parte civile, che si era limitata ad agire per recuperare quanto le era dovuto) (Sez. 1, 13976/2021).

In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento previsto dal comma 3 dell’art. 168 Cod. pen. - ove si prescrive che va disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell’art. 164 Cod. pen. - ha natura dichiarativa in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono “ope legis” e possono essere rilevati in ogni momento tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma 1-bis dell’art. 674, dal giudice dell’esecuzione, e dunque anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del PM (Sez. 3, 47487/2018).

In tema di revoca di benefici, quando la stessa sia prevista come obbligatoria ed automatica, in conseguenza dell’intervenuta condanna per reati commessi entro un certo termine, la pur necessaria pronuncia formale adottata ai sensi dell’art. 674, dal giudice dell’esecuzione ha un carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi ex lege. In detta ipotesi, quindi, il pubblico ministero, quale organo dell’esecuzione, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena già coperta dal beneficio caducato, sempre che, nel contempo, chieda al competente giudice dell’esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui al summenzionato art. 674 (Sez. 1, 39594/2018).

Non comporta violazione del divieto di “reformatio in peius” e del principio devolutivo il provvedimento di revoca adottato dal giudice di appello, nel procedimento ordinario come in quello camerale, anche d’ ufficio e nei casi di omessa impugnazione del PM (Sez. 4, 39103/2018).

Al giudice d’appello, cui sia richiesto dalla parte pubblica, anche se non impugnante, la revoca, ex art. 168, comma 1, Cod. pen., della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, non è consentito di omettere di prendere in esame l’istanza, rimettendo la decisione al giudice dell’esecuzione, quando sussistano i presupposti per adottare il provvedimento e la relativa dimostrazione emerga dagli atti processuali acquisiti (Sez. 1, 12817/2017).

La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna per il delitto anteriormente commesso sia diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, 28332/2018).

Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma 4, Cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione; a tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (SU, 37345/2015).

Nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall’art. 168, comma 1, Cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve provvedervi, a prescindere dalla circostanza della rilevabilità della sussistenza di detta causa di revoca dagli atti in possesso del giudice della cognizione, il quale è semplicemente facoltizzato alla revoca.

Infatti, l’art. 674, comma 1 che attribuisce al giudice dell’esecuzione la potestà di revoca della sospensione condizionale della pena, è applicabile nei casi di revoca obbligatoria e di diritto del beneficio previsti dall’art. 168, comma 1, Cod. pen., che richiedono un’attività meramente ricognitiva e non implicano una valutazione discrezionale, necessaria invece nel caso di revoca facoltativa prevista dall’art. 168, comma 2, Cod. pen., che perciò è preclusa al giudice dell’esecuzione (SU, 7551/1998).

Come si evince dall’inciso contenuto nell’art. 674, comma 1, secondo cui il giudice dell’esecuzione dispone la revoca della sospensione condizionale della pena “qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato”, il giudice della cognizione ha la facoltà (e non obbligo) di revocare la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza di condanna irrevocabile pronunciata in altro giudizio, trattandosi di provvedimenti attinenti alla fase esecutiva ordinariamente rimessi alla competenza del giudice dell’esecuzione (Sez. 7, 30606/2018).

Non può essere revocata la sospensione condizionale della pena per effetto di sentenza straniera non riconosciuta secondo lo specifico procedimento disciplinato dal D. Lgs. 161/2010 (in tema di reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea), né, in difetto, il giudice dell’esecuzione cui sia avanzata una richiesta in tal senso ai sensi degli artt. 674 e 168 Cod. pen. può compiere attività valutative e pervenire ad accertamenti incidentali rimessi in via esclusiva alla competente sede cognitoria (Sez. 1, 49757/2017).

Al tempo stesso, tuttavia: Il rifiuto di consegna di soggetto destinatario di MAE esecutivo, ai sensi dell’art. 18 lett. r) L. 69/2005, lascia fermo l’obbligo di assicurare l’effettività dell’esecuzione della pena inflitta da altro Stato membro dell’Unione Europea nei confronti del soggetto medesimo.

L’esecuzione della pena inflitta con sentenza irrevocabile da altro Stato membro dell’Unione Europea non può prescindere dal formale riconoscimento della sentenza medesima nei riguardi della persona condannata, secondo la procedura di cui al D. Lgs. 161/2001, in assenza del quale l’obbligo di assicurare l’effettività dell’esecuzione della pena di cui sopra non può dirsi adempiuto e la relativa procedura esaurita.

Qualora la competente Corte d’appello, nel rifiutare la consegna di soggetto destinatario di MAE esecutivo, ai sensi dell’art. 18 lett. r) L. 69/2005, non abbia contestualmente provveduto al formale riconoscimento della sentenza irrevocabile di condanna emessa da altro Stato membro ed oggetto del MAE di cui trattasi, la successiva richiesta di riconoscimento, formulata dalla procura generale distrettuale all’anzidetta corte d’appello, costituisce mera sollecitazione, che discende dai già esercitati poteri d’impulso della procedura, disciplinati dall’art. 12 D. Lgs. 161/2001 (Sez. 1, 49757/2018).

Nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio (SU, 2/2015).