x

x

Art. 199 - Facoltà di astensione dei prossimi congiunti

1. I prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.

2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all’imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza coniugale o derivante da un’unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) a chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;

b) al coniuge separato dell’imputato;

c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l’imputato.

Rassegna giurisprudenziale

Facoltà di astensione dei prossimi congiunti (art. 199)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 384 comma 2 Cod. pen. nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla PG, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, ai sensi dell’art. 199 (Corte costituzionale, sentenza 416/1996).

Poiché l’omissione dell’avvertimento relativo alla facoltà di astenersi dal deporre dà luogo ad una nullità soltanto relativa, l’imputato, quando sceglie il rito abbreviato, acconsente all’utilizzazione degli elementi di prova acquisiti nel fascicolo del PM, e tra essi anche le dichiarazioni di cui trattasi, legittimamente inserite nel fascicolo di cui all’art. 416, comma 2, in relazione alle quali non sussiste un caso di inutilizzabilità patologica, vale a dire di atto probatorio assunto contra legem (Sez. 2, 23324/2018).

L’omissione dell’avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell’imputato di astenersi dal deporre non determina l’inutilizzabilità della testimonianza del congiunto non avvertito, bensì una nullità di natura relativa, che deve pertanto essere eccepita immediatamente dalla parte che assiste alla deposizione e comunque, a pena di decadenza, entro i termini fissati all’art. 181 (Sez. 7, 32264/2017).

La facoltà di astenersi dal deporre, prevista dall’art. 199, non riguarda i coimputati del prossimo congiunto del testimone, poiché la ratio della facoltà si identifica nella finalità di prevenire situazioni nelle quali l’eventuale falsa testimonianza sarebbe scriminata dall’art. 384 Cod. pen. (Sez. 2, 16820/2018).

L’art. 307, comma 4, Cod. pen. è norma di portata generale, che agli effetti propri della legge penale determina il significato e l’estensione della locuzione “prossimo congiunto”. I cugini restano dunque all’evidenza esclusi da tale categoria, anche ai fini dell’applicazione delle cause di non punibilità di cui all’art. 384 Cod. pen. (Sez. 6, 12392/2018).

L’accertamento di una situazione di famiglia di fatto e perciò di convivenza “more uxorio”, ai fini di riconoscere ad un soggetto non coniuge dell’imputato la facoltà di astenersi dal deporre ed il diritto di essere avvisato di tale facoltà, si risolve in una questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità se motivata, come nel caso in esame, secondo logici criteri (Sez. 5, 5115/2017).

Non può essere applicata l’esimente di cui all’art. 384, comma 2, Cod. pen. all’imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell’ambito di un giudizio civile, in quanto in relazione a questo l’art. 249 Cod. proc. civ. si riferisce solo alla facoltà di astensione per il segreto professionale, per il segreto d’ufficio e per il segreto di stato, e non richiama anche l’art. 199 che attiene alla facoltà di astenersi dal deporre dei prossimi congiunti dell’imputato (Sez. 6, 3358/2018).