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Art. 198 - Obblighi del testimone

1. Il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.

Rassegna giurisprudenziale

Obblighi del testimone (art. 198)

Il soggetto in stato di potenziale incompatibilità a testimoniare ex art. 199 in quanto prossimo congiunto dell’imputato, che abbia scelto di non astenersi dalla testimonianza, assume la qualità di testimone al pari di ogni altro soggetto chiamato a testimoniare.

E dunque con tutti gli obblighi connessi alla qualità di testimone dettati dall’art. 198, di guisa che egli è tenuto a dichiarare il vero (“rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte”), essendo venute meno  in virtù della scelta di deporre effettuata dallo stesso interessato  le ragioni giustificanti la tutela della sua peculiare posizione di prossimo congiunto (esigenza di rispettare l’istinto difensivo, diretto o mediato, indotto dai vincoli solidarietà familiare) (Sez. 6, 15119/2016).

Le dichiarazioni della persona che sin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili, ex art. 63 comma 2, anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere, se fosse stato sentito come indagato o imputato.

La prevista inutilizzabilità “erga omnes” è coerente con l’incapacità a testimoniare statuita dagli artt. 197, lett. a), 198, comma 2, 210. nei confronti di soggetto che, inquisito per lo stesso reato o per reato connesso o collegato, ha diritto al silenzio, con la differenza che l’art. 63 rende operante il principio del “nemo tenetur se detegere” in un momento antecedente a quello dell’assunzione formale della qualità di indagato o imputato, dalla quale scaturisce il diritto stesso (Sez. 4, 24711/2016).

La persona che rende dichiarazioni al giudice o al PM ha l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte, ai sensi degli artt. 198 comma 1 e 362 e di quest’obbligo deve essere avvertita sia inizialmente, sia quando sia sospettata di falsità o reticenza, senza che in seguito a questo sospetto ed al conseguente avvertimento mutino le forme dell’assunzione e diventi necessario procedere considerando la persona come sottoposta alle indagini (Sez. 2, 2693/2014).