Art. 198 - Obblighi del testimone
1. Il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.
Rassegna giurisprudenziale
Obblighi del testimone (art. 198)
Il soggetto in stato di potenziale incompatibilità a testimoniare ex art. 199 in quanto prossimo congiunto dell’imputato, che abbia scelto di non astenersi dalla testimonianza, assume la qualità di testimone al pari di ogni altro soggetto chiamato a testimoniare.
E dunque con tutti gli obblighi connessi alla qualità di testimone dettati dall’art. 198, di guisa che egli è tenuto a dichiarare il vero (“rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte”), essendo venute meno – in virtù della scelta di deporre effettuata dallo stesso interessato – le ragioni giustificanti la tutela della sua peculiare posizione di prossimo congiunto (esigenza di rispettare l’istinto difensivo, diretto o mediato, indotto dai vincoli solidarietà familiare) (Sez. 6, 15119/2016).
Le dichiarazioni della persona che sin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili, ex art. 63 comma 2, anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere, se fosse stato sentito come indagato o imputato.
La prevista inutilizzabilità “erga omnes” è coerente con l’incapacità a testimoniare statuita dagli artt. 197, lett. a), 198, comma 2, 210. nei confronti di soggetto che, inquisito per lo stesso reato o per reato connesso o collegato, ha diritto al silenzio, con la differenza che l’art. 63 rende operante il principio del “nemo tenetur se detegere” in un momento antecedente a quello dell’assunzione formale della qualità di indagato o imputato, dalla quale scaturisce il diritto stesso (Sez. 4, 24711/2016).
La persona che rende dichiarazioni al giudice o al PM ha l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte, ai sensi degli artt. 198 comma 1 e 362 e di quest’obbligo deve essere avvertita sia inizialmente, sia quando sia sospettata di falsità o reticenza, senza che in seguito a questo sospetto ed al conseguente avvertimento mutino le forme dell’assunzione e diventi necessario procedere considerando la persona come sottoposta alle indagini (Sez. 2, 2693/2014).