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Art. 206 - Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici

1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l’incaricato di una missione diplomatica all’estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l’esame è trasmessa, per mezzo del ministero di grazia e giustizia, all’autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall’articolo 205 comma 3.

2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.

Rassegna giurisprudenziale

Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici (art. 206)

La definizione di agente diplomatico è contenuta nell’art. 1 lettera e) della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, ratificata ed eseguita in Italia con la L. 804/1967. Sono tali il capomissione e i componenti di una missione diplomatica che rappresenta lo Stato accreditante nello Stato accreditatario.

Si noti che, ai sensi dell’art. 31 comma 2 della Convenzione, gli agenti diplomatici non sono tenuti a prestare testimonianza.

La procedura con cui un individuo viene investito di funzioni diplomatiche è denominata accreditamento. Essa presuppone il preventivo gradimento dello Stato territoriale e si perfeziona con la presentazione delle lettere credenziali, normalmente rilasciate dal Capo dello Stato accreditante al Capo dello Stato accreditatario.

I limiti derivanti dall’instaurazione di relazioni diplomatiche sono i seguenti:

  1. inviolabilità dei locali della missione diplomatica; i locali dove ha sede la missione diplomatica sono inviolabili e gli organi dello Stato territoriale non vi possono entrare (né compiere perquisizioni, requisizioni e sequestri) se non col consenso del capo missione; l’inviolabilità si estende ai mezzi di trasporto e alla corrispondenza; lo Stato territoriale ha anche il dovere di prendere tutte le misure necessarie per proteggere la missione diplomatica da ogni intrusione o danneggiamento o qualsiasi atto che ne disturbi la pace e la dignità; una persona che trovi rifugio nella missione diplomatica non può essere arrestata se non con l’assenso del capo missione;
  2. inviolabilità personale dell’agente diplomatico; gli agenti diplomatici sono inviolabili e lo Stato territoriale non può in alcun modo sottoporli a forme di arresto o detenzione; lo Stato deve inoltre proteggerli dal rischio di attentati e offese alla persona, alla libertà e alla dignità;
  3. immunità dell’agente diplomatico dalla giurisdizione locale; agli agenti diplomatici è riconosciuta un’immunità dalla giurisdizione civile, penale e amministrativa dei tribunali dello Stato presso il quale sono accreditati, sia per gli atti compiuti che nell’esercizio delle loro funzioni che per gli atti privati (per questi ultimi fino a che durano le loro funzioni diplomatiche);
  4. immunità fiscale; gli agenti diplomatici sono sempre esentati dalle imposte dirette personali; se vi sono accordi specifici, sono esentati anche dalle imposte indirette.