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Art. 205 - Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato

1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di capo dello Stato.

2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.

3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessità.

 

Rassegna giurisprudenziale

Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato (art. 205)

L’art. 205 non chiarisce le modalità dell’assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica. Si deve applicare allora in via analogica l’art. 502, dettato per l’esame a domicilio dei testimoni, nei limiti della sua compatibilità con il predetto art. 205. Ciò comporta anzitutto l’esclusione della presenza del pubblico. Uguale esclusione deve essere prevista per gli imputati e le altre parti private. La difesa tecnica è comunque assicurata dalla presenza dei loro difensori (Corte di Assise di Palermo, Sez. 2, 25.9.2014).