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Art. 207 - Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti

1. Se nel corso dell’esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l’avvertimento previsto dall’articolo 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l’immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge.

2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall’articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.

Rassegna giurisprudenziale

Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti (art. 207)

In tema di esame testimoniale, non integra alcuna nullità, risolvendosi in una mera irregolarità, l’omesso avvertimento del giudice al teste sospettato di falsità o reticenza, circa le responsabilità previste dalla legge penale (Sez. 6, 3/2014).

In linea di principio non può escludersi che possa essere considerata come «manifestazione di convincimento» l’ordinanza di trasmissione dei verbali di un esame testimoniale in cui vengano ravvisati indizi del reato di cui all’art. 372 Cod. pen. laddove indebitamente anticipata rispetto alla fase della decisione, così come imposto in rito dal comma 2 dell’art 207.

Ma il sospetto che la deposizione assunta sia tacciata di falsità - che si pone a monte della trasmissione operata irritualmente- non implica, altrettanto automaticamente, una anticipazione di giudizio sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato o comunque su aspetti anche parziali dell’imputazione perché potrebbe riguardare fatti e questioni non necessariamente destinati ad incidere negativamente sulla detta posizione processuale.

Né contribuisce alla ritenuta anticipazione il fatto che il teste sia a carico o a discarico, potendo la distonia funzionale alla falsa deposizione muoversi all’interno del reciproco confronto con dichiarazioni estranee al dibattimento incompatibili con quelle rese in giudizio, le une a favore e le altre contrarie all’imputato, senza che dalla mera trasmissione dei verbali al PM, non altrimenti supportata da elementi logici , sia dato evincere a quale delle due versioni il giudice dia credito, o se addirittura non creda a nessuna delle due (Sez. 6, 36221/2014).