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Art. 12 - Casi di connessione

1. Si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento;

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

Rassegna giurisprudenziale

Casi di connessione (art. 12)

Nel sistema delineato dal codice di rito la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione non è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. b), e 16; ciò è possibile solo se l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, quindi, in altri termini, solo se l'episodio in continuazione riguardi lo stesso o, se più d'uno, gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di questi fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. 1, 38104/2021).

Nell’ipotesi di reati connessi, per la determinazione della competenza per territorio, ove non sia possibile, come in questo caso, individuare il luogo di consumazione del reato più grave, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite dall’art. 9    che sia per la collocazione che per il contenuto letterale si riferisce a procedimenti con reato singolo   ma si deve aver riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave tra quelli residui (Sez. 1, 35221/2018).

Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato. La formulazione della lett. c) dell’art. 12 sposta, e concentra, l’attenzione, a differenza delle due lettere precedenti, essenzialmente sul legame oggettivo tra due o più reati, senza esigere che l’autore   o gli autori   di quello strumentale all’altro o agli altri debba – o debbano – necessariamente prendere parte a quest’ultimo, che può essere commesso da terzi”. L’esattezza di tale conclusione risulta “avvalorata dalla considerazione che il caso di nesso strumentale per occultamento, il quale rappresenta la seconda ipotesi di connessione di cui alla lett. c) della norma in esame, accomunata alla prima dall’unico esordio (“se dei reati per cui si procede”), esprime con tutta evidenza la possibilità che l’autore del secondo reato, ispirato alla finalità di occultamento del precedente, sia diverso dall’autore del primo   ben potendo il reato finalizzato all’occultamento di un fatto criminoso già commesso essere realizzato, per le più svariate ragioni, da persona diversa -, risultando così l’unità del processo volitivo del tutto estranea, o comunque meramente eventuale, a tale fattispecie di collegamento tra reati (SU, 53390/2017).