Art. 11-bis - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui all’articolo 76- bis dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell’articolo 11.
Rassegna giurisprudenziale
Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia e terrorismo (art. 11-bis)
Si veda la giurisprudenza riportata sub art. 11.