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Art. 11 - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.

2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d’appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.

3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.

Rassegna giurisprudenziale

Competenza per i procedimenti riguardanti magistrati (art. 11)

La sussistenza di una causa di connessione tra più fatti, alcuni dei quali contestati in concorso con un magistrato, attribuisce al giudice cui spetta la cognizione dei reati ascritti al magistrato anche la competenza per le imputazioni riguardanti esclusivamente altri indagati, in forza della previsione di cui all’art. 11, comma 3 (Sez. 6, 3606/2017).

In tema di competenza per procedimenti riguardanti i magistrati, l’operatività dell’art. 11 è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, assuma “formalmente” la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato (Sez. F, 35729/2013).

Ai fini della determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, si applicano le regole ordinarie, e non invece la disposizione di cui all’art. 11 comma 3, quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all’ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione (Sez. 5, 42854/2014).

In tema di azione di risarcimento danni arrecati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, qualora il magistrato convenuto in giudizio sia trasferito nel distretto di appartenenza dell’ufficio di merito investito della controversia di cui egli sia parte, si determina, ai sensi dell’art. 30-bis Cod. proc. civ., che deroga alla disciplina della “perpetuatio” della competenza prevista dall’art. 5 Cod. proc. civ., la necessità della “translatio iudicii” innanzi al giudice competente, da determinarsi a norma dell’art. 11., dovendosi, peraltro, distinguere a seconda che tale evenienza si verifichi nel corso del giudizio di impugnazione di merito, per cui, ai sensi dell’art. 157, comma 2, Cod. proc. civ., la situazione deve essere rilevata d’ufficio, oppure eccepita dalla parte nella prima istanza o difesa successiva alla notizia del trasferimento del magistrato nel distretto, da quella in cui l’evento si realizzi nella pendenza del termine per l’impugnazione, dove trova applicazione l’art. 38 Cod. proc. civ. e l’eccezione di parte o la rilevazione d’ufficio deve essere sollevata nella prima udienza di trattazione del giudizio di impugnazione (Sez. 3 civile, 17982/2014).

La speciale competenza stabilita dall’art. 11, comma 3 per i procedimenti connessi a quello riguardante magistrati ha natura di competenza per territorio ed è, pertanto, rilevabile, ai sensi dell’art. 21, comma 2 prima della conclusione della udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1 (Sez. 5, 26563/2014).