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Art. 10 - Competenza per reati commessi all’estero

1. Se il reato è stato commesso interamente all’estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell’arresto o della consegna dell’imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi.

1-bis. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1.

2. In tutti gli altri casi, se non è possibile determinare nei modi indicati nei commi 1 e 1-bis la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335.

3. Se il reato è stato commesso in parte all’estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9.

Rassegna giurisprudenziale

Competenza per reati commessi all’estero (art. 10)

I criteri di cui all’art. 10 per determinare la competenza territoriale nel caso di reato commesso all’estero, possono essere utilizzati solo nel caso di unico reato commesso all’estero da una pluralità di imputati ovvero di più reati tutti commessi all’estero.

Ove sussista invece connessione tra reati commessi nel territorio dello Stato e reati commessi all’estero, in osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, la competenza va determinata in relazione al luogo del commesso reato, avendo riferimento ex art. 16 al più grave dei reati connessi che sia stato realizzato nel territorio dello Stato e, qualora tale luogo non sia determinabile, in base allo stesso criterio riferito al reato immediatamente meno grave (Sez. 4, 35981/2014).

Sono punibili secondo la legge italiana, come se fossero commessi per intero in Italia, anche i reati la cui condotta sia avvenuta solo in parte nel territorio dello Stato o il cui evento si sia ivi verificato; essi assumono rilevanza penale per l’ordinamento italiano nella loro globalità, compresa la parte della condotta realizzata all’estero e, pertanto, debbono essere valutati e puniti dai giudici italiani nella loro interezza, avendo riguardo anche alle modalità e alla gravità della parte dell’azione verificatasi al di fuori dello Stato (Sez. 2, 27292/2013).