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Art. 536 - Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna

1. Nei casi previsti dall’articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.

Rassegna giurisprudenziale

Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna (art. 536)

In tema di pubblicazione della sentenza di condanna, le modifiche apportate all’art. 36 Cod. pen. dall’art. 37, comma 18, DL 98/2011, convertito nella L. 111/2011, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto di pena accessoria già prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via “internet”, così determinando un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo regolato dall’art. 2, comma 4 Cod. pen., con la conseguenza che non è applicabile ai fatti pregressi la nuova disciplina, in quanto maggiormente afflittiva (Sez. 2, 14768/2017).

Sono riconducibili al novero delle pene accessorie, la cui durata non è espressamente determinata dalla legge, quelle per le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale ovvero uno soltanto dei suddetti limiti, con la conseguenza che la loro durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell’art. 37 Cod. pen., a quella della pena principale inflitta.

Ciò che, peraltro, non comporta, a fronte del sostanziale automatismo, che all’operazione possa procedere il giudice di legittimità avuto riguardo alla circostanza che, per quanto in particolare riguarda la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, l’art. 36 Cod. pen. affida al giudice la determinazione della durata della stessa con il limite, in ogni caso, di giorni trenta (SU, 6240/2015).

Le pene accessorie, tra cui deve essere compresa la pubblicazione della sentenza, conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell’art. 20 Cod. pen. – in relazione all’art. 36 stesso codice espressamente richiamato dalla lettera b) del comma 4 dell’art. 171-ter L. 633/1941 – con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell’imputato anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 2, 31960/2016).