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Art. 538 - Condanna per la responsabilità civile

1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti.

2. Se pronuncia condanna dell’imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.

3. Se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità.

Rassegna giurisprudenziale

Condanna per la responsabilità civile (art. 538)

Se è vero che, in materia di condanna generica ai danni, non incorre nel vizio di ultra petizione il giudice penale il quale, disattendendo la richiesta della parte civile di rimetterne la liquidazione al giudice civile, provveda alla liquidazione immediata, è altrettanto vero che, allorché decida in tal senso, quello stesso giudice debba dar conto dei criteri utilizzati e valutare in concreto l'apporto causale del debitore in ordine al fatto che ha generato il danno. La valutazione equitativa, pur giustificata dall'omessa allegazione difensiva, non può infatti tradursi in una liquidazione arbitraria che non dia conto dei criteri seguiti o ometta di considerarne altri, rilevanti e emersi nel processo (Sez. 4, 13733/2022).

In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire “ex novo” nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile (SU, 46688/2016).

La liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento (Sez. 4, 18099/2015).

Alla vittima di un fatto illecito costituente reato può essere riconosciuto il risarcimento di una unica voce di danno non patrimoniale, comprensiva tanto del danno morale che di quello biologico eventualmente subiti, i quali, pertanto, non possono essere liquidati in maniera autonoma dal giudice (Sez. 4, 21505/2009).

Con riferimento alla specifica ipotesi del reato associativo, il soggetto legittimato all’azione civile non è solo il soggetto passivo del reato (cioè il titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all’azione od omissione del soggetto attivo del reato, con la conseguenza che, ove un reato si inquadri nel piano criminoso di una associazione per delinquere, la vittima del reato fine (nella specie rapina) è legittimata a costituirsi parte civile sia per il reato fine che per quello associativo (Sez. 2, 4380/2015).

In tema di esercizio dell’azione civile nel processo penale, la parte civile può limitarsi ad allegare genericamente di aver subito un danno dal reato, senza incorrere in alcuna nullità, in quanto il giudice ha sempre la possibilità di pronunciare condanna generica, là dove ritenga che le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno con conseguenti effetti sull’onere di allegazione e prova spettante alla parte civile (Sez. 4, 6380/2017).

L’inosservanza della norma di cui all’art. 523 n. 2, per omessa determinazione, nelle conclusioni scritte della parte civile, dell’ammontare dei danni di cui si chiede il risarcimento, non produce alcuna nullità né impedisce al giudice di pronunciare la condanna generica al risarcimento dei danniEd invero, unica condizione essenziale, dell’esercizio dell’azione civile in sede penale, è la richiesta del risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte, o rimessa alla prudente valutazione del giudice (Sez. 1, 11124/1997).

Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l’azione dell’autore dell’illecito, essendo sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia, infatti, costituisce una mera “declaratoria juris” da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (Sez. 4, 12175/2016).

La condanna generica al risarcimento dei danni, pronunciata dal giudice penale, non esige alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della esistenza di un nesso di causalità tra tale fatto e il pregiudizio lamentato (Sez. 5, 45118/2013).

La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta, invero, alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell’esistenza  desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità  di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l’accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l’entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l’esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all’evento illecito (Sez. 3, 36350/2015).Quando il giudice di appello accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di primo grado, nel pronunciare la declaratoria di estinzione del reato, deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute. In tal caso, infatti, la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, sarebbe illegittima, in assenza di una pronuncia penale di condanna (Sez. 4, 27393/2018).

La pronuncia del giudice di secondo grado sugli effetti civili del reato estinto presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l’abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell’art. 578, poiché tale decisione implica una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado (Sez. 6, 33398/2002).

Il presupposto di applicazione dell’articolo 578 è costituito dalla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti dell’imputato, e mira, nonostante la declaratoria di prescrizione, a mantenere, anche in assenza di un’impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice dell’impugnazione sulle disposizioni e sul capo della sentenza del precedente grado che concerne gli interessi civili. Nondimeno, quando la decisione di condanna di primo grado venga riformata per essere intervenuta una causa estintiva prima della sua pronuncia – prescrizione all’epoca già maturata – osta al mantenimento del potere di provvedere sui soli effetti civili, il disposto dell’art. 538 comma 1, secondo il quale il giudice decide sulla domanda di restituzione o risarcimento solo quando pronuncia sentenza di condanna. Il giudice dell’impugnazione, infatti, non può esercitare poteri che il giudice di prima cura non può validamente esercitareD’altro canto, è il disposto dell’art. 652 - laddove limita l’efficacia di giudicato della sentenze penali di assoluzione agli effetti civili solo a quelle irrevocabili che accertino, a seguito di dibattimento, che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso (o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima)  ad assicurare la tenuta del sistema consentendo, anche nell’ipotesi in cui intervenga una sentenza di estinzione per prescrizione e sia precluso al giudice penale l’accertamento a fini civili, l’esercizio dell’azione civile in sede civile. Anche perché la tutela del danneggiato quando sia intervenuta la sua costituzione di parte civile nel processo penale, è salvaguardata ex art. 2943 Cod. civ. dall’effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tutta la durata del processo penale conformemente al principio per cui un tale effetto deriva dalla domanda giudiziale, qual è quella che la parte civile innesta mediante la sua costituzione nel processo penale sicché dalla data di cessazione dell’interruzione ricomincia a decorrere il termine per la prescrizione del relativo diritto. Conclusivamente, dunque, non è consentita alla parte civile l’impugnazione della sentenza di appello che dichiarando l’estinzione del reato per prescrizione del reato, intervenuta prima della pronuncia di primo grado, revochi i relativi effetti civili della sentenza di condanna (Sez. 4, 27393/2018).

Alla condanna dell’imputato non consegue, automaticamente, anche quella del responsabile civile. A mente dell’art. 538 comma 3 la condanna del responsabile civile alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, a condizione, però, che sia riconosciuta la sua responsabilità. Quindi la garanzia patrimoniale del responsabile civile potrebbe essere irrilevante per la parte civile creditrice (Sez. 5, 14637/2018).

In tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di verificare la rilevanza della sua condotta sull’efficienza causale del comportamento dell’imputato e di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell’art. 133, comma 1, n. 3) Cod. pen., dovendosi escludere, in via generale, l’esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell’evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile (Sez. 4, 23080/2017).

Il presupposto della condanna risarcitoria, ex art. 538, è l’accertamento della responsabilità penale a carico dell’imputato o, comunque, la pronuncia di una condanna agli effetti penali, ex art. 578. Da ciò deriva che, in caso di assoluzione dal reato di omicidio colposo (in ambito sanitario) perché il fatto non costituisce reato, ex art. 3 comma 1, L. 189/12, pur non potendo qualificarsi la decisione emessa come sentenza assolutoria di merito, comunque non possono trovare applicazione le statuizioni civili (Sez, 4, 8940/2019).

La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile. L’art. 541 consente la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel solo caso in cui si sia pronunciata la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno prevista dall’art. 538 e quest’ultimo ricollega la possibilità di decidere sulla domanda per il risarcimento dei danni proposta dalla parte civile solo alla sentenza di condanna. La pronuncia del giudice ai sensi dell’art. 131-bis Cod. pen. non rientra però nel novero delle sentenze di condanna poiché, anche se accerta il reato, dispone il proscioglimento dell’imputato per quella causa di non punibilità. D’altra parte, laddove il legislatore ha inteso prevedere un’eccezione a tale regola, stabilendo la permanenza delle statuizioni civili (e della conseguente condanna alle spese) in caso di sentenza che non disponga la condanna ai fini penali dell’imputato, lo ha espressamente sancito nell’art. 578 per i casi di estinzione del reato per amnistia o prescrizione (Sez. 5, 13808/2018).