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Art. 537-bis - Indegnità a succedere

1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall’articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l’indegnità dell’imputato a succedere.
 

Rassegna giurisprudenziale

Indegnità a succedere (art. 537-bis)

Il breve tempo passato dall’introduzione dell’istituto non ha ancora consentito la formazione di indirizzi interpretativi in sede penale; si ritiene quindi utile riportare alcune significative pronunce del giudice civile di legittimità.

La dichiarazione d’indegnità a succedere, ai sensi dell’art. 463 n. 4, Cod. civ., per captazione della volontà testamentaria, richiede la dimostrazione dell’uso, da parte sua, di mezzi fraudolenti tali da trarre in inganno il testatore, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata (Sez. 2 civile, 26258/2008).

L’ipotesi di indegnità a succedere prevista dall’art. 463 n. 5 Cod. civ. rientra tra quelle dirette a ledere la libertà di testare e, conseguentemente, richiede un comportamento che abbia impedito il realizzarsi delle ultime volontà del testatore, contenute nella scheda celata. Deve, pertanto, escludersi l’applicazione della norma, quando l’esistenza del testamento non può essere occultata, perché redatto in forma pubblica, e quando colui contro il quale si rivolge l’accusa d’indegnità sia il successore legittimo e l’erede ivi designato (Sez. 2 civile, 9274/2008).

La disposizione di cui all’art. 463 n. 5 Cod. civ. tutela la libertà di testare del “de cuius” ed il rispetto delle sue ultime volontà; sono, pertanto, irrilevanti i comportamenti posti in essere dall’erede riprovevoli non già nei confronti del testatore ma verso terzi (Sez. 2 civile, 9274/2008).