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Art. 539 - Condanna generica ai danni e provvisionale

1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.

2. A richiesta della parte civile, l’imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l’omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d’ufficio, all’assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell’imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all’articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata.

Rassegna giurisprudenziale

Condanna generica ai danni e provvisionale (art. 539)

La norma di cui all’art. 539, comma 2 pone, nella liquidazione della provvisionale, il limite “del danno per cui si ritiene raggiunta la prova”. In particolare, con la provvisionale non viene operata una liquidazione, nemmeno parziale, del danno, ma viene riconosciuta, con statuizione immediatamente esecutiva, una somma di denaro, nei limiti del danno che, prevedibilmente, verrà, con separato giudizio, liquidato.

Proprio l’inscindibile collegamento tra la provvisionale e la successiva liquidazione definitiva del danno, riservata al giudice civile, rende l’an del riconoscimento della provvisionale insuscettibile di divenire cosa giudicata e quindi non impugnabile per cassazione, mentre il giudizio sul quantum della provvisionale è riservato esclusivamente al giudice di merito, che provvede con discrezionalità nel limite del danno prevedibile.

Qualora l’ammontare della provvisionale risulti obiettivamente di importo contenuto e quindi certamente nei limiti del danno prevedibile, il giudice di merito non è tenuto ad una espressa motivazione sul punto (Sez. 1, 20757/2018).

L’assegnazione di una provvisionale in sede penale, ai sensi dell’art. 539, comma 2 ha carattere meramente delibativo ed è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto quando l’importo rientri nell’ambito del danno prevedibile (Sez. 2, 49016/2014).

La natura provvisoria della liquidazione della provvisionale, insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta in sede di effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento, ha condotto la giurisprudenza di legittimità a rilevare che il relativo provvedimento non sia autonomamente ricorribile per cassazione (SU, 2246/19901 e Sez. 3, 18663/2015).

La condanna al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, tenuto conto della natura accessoria della richiesta rispetto alla condanna generica pronunciata ai sensi del comma 1 dell’art. 539 non può essere qualificata come statuizione parziale, definitiva in parte qua.

Anzi la precipua funzione anticipatoria della provvisionale, rispetto alla successiva liquidazione integrale del danno consente di rilevare che la stessa soggiace alla clausola rebus sic stantibus, in relazione alla dimensione dinamica che deve annettersi alla predetta locuzione normativa (Sez. 4, 39281/2018).

Ai fini dell’accoglimento della richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (Sez. 4, 28589/2016).

Non viola il principio devolutivo né il divieto di “reformatio in peius” la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante (SU, 53153/2016).

La condanna al pagamento di una provvisionale può essere pronunciata, ai sensi dell’art. 539 comma 2, soltanto a fronte di una richiesta proposta dalla parte civile, posto che la vigente legge processuale non prevede, al riguardo, poteri esercitabili ex officio (SU, 53153/2016).