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Art. 540 - Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi.

2. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.

Rassegna giurisprudenziale

Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili (art. 540)

È legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma quantificata a titolo di provvisionale entro un termine anteriore alla data del passaggio in giudicato della sentenza, argomentando dall’immediata esecutività della provvisionale prevista dal capoverso dell’art. 540, in relazione al disposto dell’art. 165 Cod. pen. (Sez. 5, 4014/2016).

In senso contrario: il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile, da effettuarsi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 5, 26811/2016).

Subordinare la concessione della sospensione condizionale ad una condotta che l’imputato dovrebbe adottare prima del giudicato equivarrebbe, inequivocabilmente, a rendere irreversibile un capo penale della sentenza su un punto della decisione relativo all’attuazione di una sanzione ancora sub judice (quale è ogni statuizione in materia di sospensione della pena), quindi prescindendo dalla sua definitività (Sez. 6, 11988/2018).

Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 6, 50746/2014).

La determinazione della somma assegnata a titolo di provvisionale è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l’obbligo di espressa motivazione quando l’importo rientri nell’ambito del danno prevedibile (Sez. 4, 20318/2017).

Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, 18663/2015).