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Art. 681 - Provvedimenti relativi alla grazia

1. La domanda di grazia, diretta al presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia.

2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell’articolo 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni.

3. La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2.

4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.

5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell’articolo 672 comma 5.

Rassegna giurisprudenziale

Provvedimenti relativi alla grazia (art. 681)

Non è configurabile, neanche sub specie di caso analogo, un conflitto di competenza tra magistrato di sorveglianza e PG presso la corte d’appello in ordine all’istruzione della domanda di grazia, di cui all’art. 681, comma 2, in quanto nel procedimento di grazia all’AG non spetta alcun potere decisorio, dovendo soltanto compiere l’attività di acquisizione di elementi di giudizio, strumentale alla decisione che deve essere adottata dal Ministro della giustizia nell’esercizio di una funzione non giurisdizionale (Sez. 1, 39342/2002).

Nel procedimento relativo alla domanda di grazia, la funzione del magistrato di sorveglianza si esaurisce nell’acquisizione di elementi di giudizio utili ed esprimere un parere, strumentale alla decisione definitiva che altra autorità adotterà nell’esercizio di una funzione non giurisdizionale e non comprende pertanto alcun provvedimento di natura decisoria. Non spetta dunque a tale magistrato sollevare questioni di legittimità costituzionale connesse a tale funzione (Corte costituzionale, ordinanza 382/1991).