x

x

Art. 680 - Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza

1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l’interessato e il difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.

3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l’appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.

Rassegna giurisprudenzialeImpugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza (art. 680)

Nel procedimento di appello regolato dall’art. 680 si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni e, per il resto, si applica il procedimento di sorveglianza che, ai sensi dell’art. 678, mutua le sue cadenze dal procedimento di esecuzione modellato sul rito camerate nei sensi di cui all’art. 666, per cui, ove il giudice abbia omesso di fissare l’udienza in camera di consiglio e abbia adottato un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179, dato che la procedura adottata comporta l’omesso avviso all’interessato della fissazione dell’udienza, equiparabile all’omessa citazione dell’imputato nel procedimento ordinario, e l’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (Sez. 1, 8646/2018).

Secondo l’art. 680 il provvedimento in tema di dichiarazione di abitualità con il connesso accertamento della pericolosità sociale e, in generale, il provvedimento emesso in tema di applicazione di misure di sicurezza sono immediatamente esecutivi, per cui l’appello dell’interessato non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti (Sez. 1, 50548/2017).