Art. 282-ter - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni, anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis.
Rassegna giurisprudenziale
Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter)
Al quesito di diritto «se nel disporre la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ex art. 282-ter, il giudice deve necessariamente determinare specificamente i luoghi oggetto di divieto», le Sezioni unite della Cassazione, secondo l’informazione provvisoria, hanno fornito la seguente soluzione: «Il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (art. 282-ter, comma 1) può limitarsi ad indicare tale distanza. Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente» (SU, udienza del 29.4.2021, informazione provvisoria).
È legittima l’ordinanza che dispone, ex art. 282-ter, oltre al divieto di avvicinamento all’abitazione e al luogo di lavoro della vittima, anche l’obbligo di mantenere una determinata distanza, in caso di incontro occasionale con la persona offesa, in quanto l’indicazione specifica nel titolo cautelare dei luoghi oggetto del divieto attiene solo a quelli in cui l’accesso è inibito in via assoluta all’indagato (Sez. 3, 19180/2018).
L’art. 282-ter richiede che il giudice indichi in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali all’indagato è fatto divieto di avvicinamento, non essendo concepibile una misura cautelare che si limiti a far riferimento genericamente “a tutti i luoghi frequentati” dalla vittima (Sez. 6, 36819/2011).
Il contenuto del provvedimento interdittivo del giudice civile in tema di affidamento dei minori si atteggia in maniera sensibilmente diversa rispetto al corrispondente provvedimento adottabile dal giudice penale ai sensi dell’art. 282-ter del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, la cui violazione può dare luogo ad aggravamenti vieppiù incisivi della libertà di movimento dell’indagato fino alla restrizione completa della sua libertà personale secondo il meccanismo di aggravamento di cui all’art. 276. E’ proprio la suscettibilità di tale misura coercitiva a trasformarsi in misure vieppiù limitative della libertà personale dell’obbligato che ha indotto la giurisprudenza ormai prevalente a stabilire il principio della necessaria individuazione dei luoghi cui è inibito l’accesso poiché solo in tal modo il provvedimento cautelare assume una conformazione completa che consente il controllo dell’osservanza delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che la legge intende assicurare, evitando l’imposizione all’indagato di una condotta di non facere indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finirebbe per essere di fatto rimessa alla persona offesa (Sez. 6, 8333/2015).
In senso contrario: l’art. 282-bis prevede l’indicazione specifica dei luoghi rispetto ai quali deve operare il divieto di avvicinamento e non anche il generico divieto di avvicinamento alla persona offesa, oggetto del diverso provvedimento ex art. 282-ter (Sez. 6, 19123/2015).
Quesito posto alle Sezioni unite: "se nel disporre la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ex art. 282-ter, il giudice deve necessariamente determinare specificamente i luoghi oggetto di divieto" (Sez. 6, 8077/2021).