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Art. 282-quater - Obblighi di comunicazione

1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l’imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo 299, comma 2.

1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa è informata della facoltà di richiedere l’emissione di un ordine di protezione europeo.

Rassegna giurisprudenziale

Obblighi di comunicazione (art. 282-quater)

N.B: sebbene non si tratti di decisione esattamente in termini, si ritiene utile, in quanto pertinente al tema, un’importante decisione delle Sezioni unite in riferimento all’avviso obbligatorio alla persona offesa di reati commessi con violenza alla persona.

L’obbligo di avviso obbligatorio alla persona offesa dai reati commessi con violenza alla persona, di cui all’art. 408, comma 3-bis, è stato introdotto al fine di ampliare i diritti di partecipazione della vittima al procedimento penale; il testo normativo in cui è contenuto si prefigge lo scopo di dare specifica protezione alle vittime della violenza di genere, specie ove si estrinsechi contro le donne o nell’ambito della violenza domestica; il reato di atti persecutori, al pari di quello dei maltrattamenti in famiglia, rappresenta, al di là della sua riconducibilità ai reati commessi con violenza fisica, una delle fattispecie cui nel nostro ordinamento è affidato il compito di reprimere tali forme di criminalità e di proteggere la persona che la subisce; la storia dell’emendamento con cui è stata introdotta la nozione di «delitti commessi con violenza alla persona» dimostra la volontà del legislatore di ampliare il campo della tutela oltre le singole fattispecie criminose originariamente indicate; la nozione di violenza adottata in ambito internazionale e comunitario è più ampia di quella positivamente disciplinata dal nostro codice penale e sicuramente comprensiva di ogni forma di violenza di genere, contro le donne e nell’ambito delle relazioni affettive, sia o meno attuata con violenza fisica o solo morale, tale da cagionare cioè una sofferenza anche solo psicologica alla vittima del reato. Il reato di atti persecutori, al pari di quello di maltrattamenti, rientra a pieno titolo in tale categoria (SU, 10959/2016).