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Art. 610 - Atti preliminari

1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell’udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L’avviso contiene l’enunciazione della causa di inammissibilità rilevata con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso. Si applica il comma 1 dell’articolo 611. Ove non venga dichiarata l’inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte. 

1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all’assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.

3. Il presidente della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall’articolo 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.

4. (abrogato)

5. Almeno trenta giorni prima della data dell’udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio.

5-bis. Nei casi previsti dall’articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l’inosservanza delle disposizioni dell’articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell’articolo 625-bis.

Rassegna giurisprudenziale

Atti preliminari (art. 610)

Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (SU, 8914/2018). Tale inammissibilità deve essere dichiarata nelle forme previste dall’art. 610 comma 5-bis (Sez. 3, 38768/2018).

L’art. 610 comma 1, perseguendo finalità di accelerazione dei tempi di definizione dei ricorsi e quindi di deflazione del carico complessivo di pendenze della Corte di cassazione, delinea il meccanismo interno, operante per finalità organizzative dell’ufficio, di ripartizione dei procedimenti tra le sezioni ordinarie e quella denominata sezione-filtro, o settima sezione penale, deputata alla delibazione dei soli ricorsi già individuati come manifestamente privi di fondamento o irrituali da magistrati appositamente delegati dal primo presidente.

Stabilisce in particolare, quanto al procedimento, che, assegnato il ricorso alla settima sezione, il rispettivo presidente fissa la data per la decisione in camera di consiglio, di cui è data comunicazione, con indicazione dell’avvenuto deposito degli atti, da parte della cancelleria al procuratore generale e ai difensori almeno trenta giorni prima della data dell’udienza e che l’avviso deve altresì contenere l’enunciazione della causa di inammissibilità.

Ebbene, siffatta indicazione costituisce soltanto espressione sintetica di un giudizio preliminare ed orientativo, non ultimativo e nemmeno vincolante per il collegio della settima sezione, che resta investita della decisione con pieni poteri cognitivi, ben potendo confermare la valutazione iniziale d’inammissibilità per la medesima ragione segnalata dall’ufficio spoglio, oppure per cause diverse, ed anche escludere la sussistenza di cause d’inammissibilità con restituzione degli atti alla sezione tabellarmente competente per i ricorsi non “prima facie” inammissibili.

In assenza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso, non può assegnarsi alla valutazione dell’ufficio spoglio il significato di contestazione formale della causa d’inammissibilità del ricorso rilevata, tale da provocare un intervento deduttivo in chiave difensiva e confutativa in una sorta di obbligatoria simmetria di dibattito.

In altri termini, così come già affermato per l’omessa enunciazione nell’avviso effettuato dalla cancelleria ai sensi dell’art. 610 comma 1, della causa di inammissibilità rilevata dai magistrati addetti all’esame preliminare dei ricorsi, che si è escluso comporti la nullità degli atti (Sez. 6, 25679/2003), poiché tale carenza non è riconducibile nell’ambito delle nullità previste dall’art. 178 lett. c), ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto all’errata enunciazione della causa d’inammissibilità, che può essere superata da diverse determinazioni assunte dal collegio decidente e non compromette l’effettività dell’intervento dell’imputato nel procedimento, né del contraddittorio.

La notificazione dell’avviso dell’udienza camerale informa l’imputato ed il suo patrocinatore dell’avvenuta selezione del ricorso e consente all’imputato mediante il difensore di esaminare gli atti depositati in cancelleria e di presentare motivi nuovi o memorie illustrative con esplicazione del contraddittorio in via esclusivamente cartolare, nella consapevolezza che la sezione filtro resta investita della decisione con pienezza di poteri e che quindi potrà pervenire anche a conclusioni difformi da quelle preventivamente rassegnate in sede di disamina preliminare (Sez. 7, 28517/2016).

Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611, quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. (Nella specie, la Corte ha escluso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che aveva prodotto una memoria contenente l’indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla v lutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all’art. 610, comma 1) (Sez. 7, 29696/2018).

In tema di atti preliminari al ricorso per cassazione, qualora la sezione indicata dall’art. 610 non dichiari l’inammissibilità del ricorso, e quest’ultimo venga perciò assegnato dal presidente della corte, per la trattazione ordinaria, alla sezione tabellarmente competente in relazione al titolo di reato, non sussiste alcuna preclusione alla declaratoria di inammissibilità da parte di tale sezione, in quanto il sistema disciplinato dal predetto art. 610 risponde a mere esigenze organizzative interne, senza creare alcun vincolo per il prosieguo del procedimento (Sez. 6, 1073/2016).

Sebbene il dato letterale dell’art. 610 (“ove non venga dichiarata l’inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte”) sembra fornire un “solido argomento letterale” a sostegno della tesi che riduce le alternative decisorie della settima sezione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso oppure alla restituzione degli atti al primo presidente affinché rimetta la questione ad altra sezione della corte, deve ritenersi preferibile la tesi opposta secondo cui non sia inibito alla Settima Sezione di rilevare la fondatezza dell’eccezione sollevata in ricorso, e ciò, da un lato, per il carattere generale del precetto di cui all’articolo 179 in merito alla rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento delle nullità assolute, che non può subire limiti applicativi per effetto dell’assegnazione presidenziale del ricorso alla settima sezione; dall’altro lato, per la sussistenza a favore di tale opzione interpretativa di evidenti ragioni di economia processuale.

Anche di recente, con decreto del Primo presidente in data 26 febbraio 2014, è stata disposta una modifica alle tabelle di organizzazione della Corte  secondo cui “nei casi di mutamenti normativi o di pronunce della corte costituzionale che incidono sulla pena, la settima sezione può adottare sentenze di annullamento con rinvio e ciò in quanto la restituzione alla sezione di provenienza comporterebbe un inutile aggravio dei ruoli e del lavoro delle cancellerie oltre che un ingiustificato allungamento dei tempi di definizione”. 

Sulla base di tali disposizioni si è pacificamente orientata, con consolidato, la giurisprudenza di legittimità. Sulla possibilità per la Settima sezione di adottare sentenze di annullamento senza rinvio, questa Corte, per altro, si è già pronunciata con plurime decisioni anche in relazione ad ipotesi analoghe a quella scrutinata, del rilievo di nullità per vitia in procedendo. A tale indirizzo deve essere data continuità.

Una volta affermata la abilitazione di questa Sezione Settima alla pronuncia di sentenze meramente rescindenti e anche di annullamento con rinvio in ordine alla regiudicanda (sostanziale), deve a fortiori ammettersi la possibilità di sentenze di annullamento senza rinvio, con effetto sul piano esclusivamente processuale, in dipendenza del rilievo di nullità in rito (Sez. 7, 20333/2016).

L’inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, e senza alcun obbligo di dare avviso alle parti. La previsione di tale forma semplificata di procedura rientra coerentemente nella logica di rapido smaltimento dei ricorsi, affetti da cause di inammissibilità meramente formali, la cui delibazione rende superflua qualunque forma di contraddittorio.

Espressamente in questi termini si esprime la Relazione finale della Commissione Canzio incaricata di predisporre lo schema di modifica che sottolinea l’esigenza deflattiva dei casi in cui l’invalidità dell’atto possa emergere senza valutazioni che superano l’oggettività delle situazioni (Sez. 4, 22808/2018).

Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 610 comma 5 ha natura ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che la sua inosservanza può dar luogo a nullità relativa solo nel caso in cui abbia prodotto una effettiva violazione dei diritti della difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità derivante dalla tardiva notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza in quanto il ricorrente non solo non aveva dedotto in quale misura si fosse verificata una violazione delle facoltà difensive, ma aveva tempestivamente depositato motivi aggiunti, così avvalendosi della facoltà cui l’atto nullo era preordinato) (Sez. 3, 27068/2014).

Con il ricorso straordinario ex art. 625-bis l’errore di fatto deducibile è solo quello che consiste in una errata percezione delle risultanze in atti e non quello imputabile a valutazioni (fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza di un errore di fatto perché, nonostante non vi fosse in atti una regolare notifica al difensore dell’avviso di cui all’art. 610, dalla sentenza impugnata si evinceva che la Corte aveva desunto “aliunde” la conoscenza legale da parte di questi della data dell’udienza) (Sez. 5, 7469/2014).

L’avviso ai difensori dell’udienza fissata dinanzi alla Corte di cassazione, previsto dall’art. 610, comma 5, senza indicarne il contenuto, deve indicare quanto meno il numero di registro generale del procedimento, il nominativo del primo imputato (con il numero complessivo degli ulteriori coimputati) e la data di udienza. (Fattispecie nella quale, in presenza delle predette indicazioni, la S.C. ha ritenuto priva di rilievo la circostanza dell’omessa od erronea indicazione di alcuni degli imputati, precisando che essa non integra alcuna delle tassative nullità previste dalla legge) (Sez. 2, 32880/2012).

In tema di atti preliminari al ricorso per cassazione, la disposizione dell’art. 610, comma 1, secondo cui gli atti, già assegnati alla apposita sezione per le inammissibilità, vanno rimessi al presidente della Corte qualora detta inammissibilità non venga dichiarata, non trova applicazione ove sussista una delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 (Sez. 7, 48054/2011).

È legittimo l’omesso avviso dell’udienza di discussione del ricorso in cassazione all’imputato, in quanto, ai sensi dell’art. 610, comma 5, l’avviso, in tal caso, spetta, non già all’imputato, ma solo al suo difensore, abilitato al patrocinio in sede di legittimità e soltanto nell’ipotesi in cui il ricorrente sia privo di difensore o quello di fiducia non sia abilitato al detto patrocinio è dovuto l’avviso alla parte personalmente nonché al difensore d’ufficio appositamente nominato (Sez. 5, 29763/2010).

L’avviso per l’udienza camerale (nella specie, quella davanti alla Corte di cassazione di cui all’art. 611), ritualmente e tempestivamente notificato al difensore non deve essere rinnovato in favore del difensore successivamente nominato (SU, 20330/2010).

Il giudizio di cassazione prosegue nelle forme ordinarie e, quindi, anche con procedura camerale nei casi previsti e non necessariamente in dibattimento, ove non sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso dall’apposita sezione ex art. 610 (Sez. 2, 10060/2009).

Nel giudizio di cassazione l’omessa enunciazione, nell’avviso comunicato dalla cancelleria ai sensi dell’art. 610, comma 1, della causa d’inammissibilità rilevata dal presidente della Corte, non dà luogo ad alcuna nullità, neanche sotto il profilo della riconducibilità di essa al novero di quelle previste dall’art. 178, lett. c), in quanto detta omissione non incide sulla garanzia d’intervento dell’imputato nel procedimento, che è comunque assicurata dall’avviso dell’udienza camerale, volto a tutelare le esigenze difensive che possono esplicarsi mediante l’esame degli atti depositati in cancelleria e la presentazione di motivi nuovi o memorie (Sez. 1, 39140/2008).