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Art. 614 - Dibattimento

1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.

2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.

3. Nell’udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato espongono nell’ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche.

Rassegna giurisprudenziale

Dibattimento (art. 614)

Nel giudizio di legittimità non può tenersi conto delle conclusioni inviate in cancelleria, a mezzo telefax, dal difensore della parte civile, dovendo egli, in virtù dell’espresso richiamo effettuato dall’art. 614, comma 1, alle norme regolanti lo svolgimento della discussione nei giudizi di merito di primo e di secondo grado, formulare e illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza, facendo seguire alle stesse la presentazione di una sintesi scritta, a norma dell’art. 523, comma 2 (Sez. 2, 35644/2018).

È il difensore a rappresentare la parte e a comparire in udienza davanti al giudice di legittimità (art. 614, comma 2). La parte, infatti, non può esercitare questi poteri personalmente, ma soltanto per mezzo del suo difensore, ossia avvalendosi di uno strumento tecnico che può operare davanti alla Corte in quanto è la stessa legge che gli conferisce l’esercizio di quei medesimi poteri che in astratto già sono e restano della parte (Sez. 1, 42018/2018).

L’art. 614 dispone che “le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori”. È stata condivisibilmente ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 3, 24, comma 2, 111, 117 Cost. e 6 CEDU - dell’art. 48 nella parte in cui non prevede, nel procedimento dinanzi la Corte di Cassazione, la partecipazione personale dell’interessato ed il diritto di essere sentito.

(In motivazione la Corte ha evidenziato che la partecipazione personale deve considerarsi un diritto costituzionalmente tutelato dell’imputato solo in quei procedimenti in cui viene trattato il merito dell’accusa penale, potendo, invece, in altri essere garantito il diritto di difesa e del contraddittorio attraverso la rappresentanza dei difensori) (Sez. 6, 22113/2013).

Anche nel giudizio di Cassazione l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. 6, 20130/2015).

La nomina di ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4 è applicabile al giudizio di legittimità solo in ordine alla valida instaurazione del contraddittorio e alla disciplina degli avvisi, mentre le parti private (per mezzo dei loro difensori) hanno semplicemente facoltà, non obbligo, di comparire dinanzi alla Corte di Cassazione (613, comma 3, e 614, comma 2 (Sez. 5, 17915/2018).

La previsione di cui all’art. 108  che prevede la concessione di un termine a difesa nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa  non si applica nel caso di revoca del precedente difensore e nomina di quello nuovo verificatesi anche nell’immediatezza della celebrazione del giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest’ultimo in cui l’intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza (art. 614) mentre per quelli in camera di consiglio, regolati dall’art. 611, il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, ha natura meramente cartolare, con esclusione dell’intervento sia del PG che del difensore del ricorrente  (Sez. 7, 11133/2018).