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Art. 613 - Difensori

1. L’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.

2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1.

3. Se l’imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del collegio provvede a norma dell’articolo 97.

4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all’imputato che non sia assistito da difensore di fiducia.

5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti.

Rassegna giurisprudenziale

Difensori (art. 613)

Come riconosciuto dalle Sezioni unite (SU, 8914/2018), a seguito della riforma introdotta con L. 103/2017 e della modifica apportata agli artt. 571 e 613, il ricorso personale dell’imputato, salvo specifiche eccezioni, non è più consentito, a pena di inammissibilità, dovendo lo stesso essere sottoscritto unicamente da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 2, 47292/2018).

Ai sensi dell’art. 613, comma 1,  l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo. Non vale a rendere ammissibile il ricorso la circostanza che il difensore abbia autenticato la firma del ricorrente, posto che l'avvenuta autenticazione della firma del ricorrente in calce al ricorso ad opera del difensore che lo ha assistito nel giudizio di merito non muta il carattere strettamente personale e, quindi, l'inammissibilità dell'impugnazione. Siffatta autenticazione attiene unicamente al perfezionamento di un collaterale presupposto formale della ritualità dell'atto impugnatorio, costituito dalla necessaria identificazione personale della persona della parte privata che propone l'impugnazione (Sez. 3, 23190/2020).

La modifica delle norme processuali che abilitavano l’imputato alla proposizione personale del ricorso per cassazione è stata già interpretata come avente valenza generale nel suo significato chiaro ed inequivoco, perché esclude senza eccezioni di sorta la facoltà per la parte che è imputata di proporre il ricorso senza il ministero di un difensore abilitato.

E poiché nella sua formulazione non contiene previsioni differenti, dedicate ai procedimenti penali diversi da quello ordinario di cognizione, deve riconoscersi la sua applicabilità al ricorso per cassazione anche se proposto dall’interessato detenuto in espiazione di pena ed in merito ai benefici penitenziari.

Al riguardo, nonostante l’urgenza di approntare in tempi ristretti l’atto d’impugnazione per proporlo tempestivamente nel rispetto del termine perentorio, la cui inosservanza è sanzionata a pena d’inammissibilità, e l’intuibile difficoltà di provvedervi per chi sia ristretto in carcere e debba subire limitazioni alla libertà di movimento e comunicazione con l’esterno, non si ravvisano argomenti, né testuali, né sistematici, per poter riconoscere una regolamentazione diversa da quella prevista in via generalizzata dal nuovo testo dell’art. 613 (Sez. 1, 34417/2018).

Nel giudizio di cassazione, l’obbligo per il presidente del collegio di nominare un difensore di ufficio è previsto dall’art. 613, comma 3, per l’ipotesi in cui l’imputato sia privo di difensore di fiducia.

Ma, ove l’imputato sia munito di difensore di fiducia e ad esso sia tempestivamente notificato l’avviso d’udienza, la successiva rinuncia al mandato, al pari della revoca, non comporta l’obbligo di nomina di un difensore di ufficio e della notifica dell’avviso di una nuova udienza, con conseguente rinvio di quella già fissata; tale obbligo insorge infatti soltanto nell’ipotesi in cui, rinviata per un qualche motivo l’udienza già fissata, occorra notificare un nuovo avviso d’udienza, che non può più essere notificato al difensore (di fiducia) rinunciatario o revocato dall’imputato.

Ma, ove questa ipotesi non si verifichi, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, che abbia già ricevuto l’avviso d’udienza, non ha effetto immediato ex art. 107, commi 3 e 4, già per l’udienza, il cui avviso sia già stato tempestivamente notificato al difensore di fiducia; tale udienza, quindi, può essere ritualmente celebrata dovendo quest’ultimo ritenersi ancora onerato della difesa dell’imputato fino alla eventuale nomina di un difensore d’ufficio (Sez. 3, 31952/2017).

La presenza di almeno una nomina di difensore di fiducia ritualmente eseguita impone l’esecuzione delle notifiche presso il difensore stesso ai sensi dell’art. 613, comma 2 seconda parte. L’omissione di tale adempimento comporta un vizio della procedura emendabile con il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis.

È infatti deducibile con tale mezzo d’impugnazione straordinaria l’errore di fatto consistito nella mancata rilevazione dell’omessa notificazione al difensore dell’imputato dell’avviso per l’udienza camerale (Sez. 6, 14757/2018).

La disposizione dell’art. 157 comma 8-bis nella parte in cui accorda al difensore di fiducia la facoltà di rifiutare l’ufficio di domiciliatario del proprio assistito non è applicabile al giudizio per cassazione, per il quale vale la speciale disposizione dell’art. 613, secondo cui è senz’altro escluso l’avviso “personale” quando l’imputato sia assistito da difensore di fiducia. Non contenendo la disposizione alcun rinvio all’art. 157 comma 8-bis, deve pertanto ritenersi, specularmente, che quest’ultima norma valga soltanto per la fase delle indagini e per il giudizio di merito (Sez. 2, 8073/2018).

Il ricorso per Cassazione proposto contro il provvedimento di archiviazione non può essere proposto personalmente dalla persona offesa dal reato ma deve essere sottoscritto dal difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori (SU, 47473/2007).

La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613, l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, 48492/2013).

È deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, la svista nella lettura degli atti, consistenti nell’omesso rilievo dei vizi inficianti le notifiche, che abbiano impedito ai soggetti legittimati a riceverle la conoscenza effettiva della data dell’udienza di cassazione (Sez. 5, 40275/2014), soggetti tra cui rientra l’imputato nel caso previsto dall’art. 613, comma 4 (Sez. F, 38635/2018).