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Art. 612 - Sospensione dell’esecuzione della condanna civile

1. A richiesta dell’imputato o del responsabile civile, la corte di cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l’esecuzione della condanna civile, quando può derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile è adottata dalla corte di cassazione con ordinanza in camera di consiglio.

Rassegna giurisprudenziale

Sospensione dell’esecuzione della condanna civile (art. 612)

La sospensione dell’esecuzione della condanna civile prevista dall’art. 612 riguarda anche l’istituto della provvisionale (SU, 53153/2016).

È inammissibile l’istanza di sospensione dell’esecuzione della condanna civile, proposta dal condannato ai sensi dell’art. 612, quando il giudice di merito abbia pronunciato una condanna solo generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, atteso che la richiesta di inibitoria può avere ad oggetto esclusivamente decisioni dotate di efficacia esecutiva (Sez. 6, 40543/2010).

Ai fini dell’accoglimento da parte della Corte di cassazione della richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna civile, l’istante deve fornire la prova della futura insolvenza del creditore che metta in pericolo la possibilità di recupero della somma ovvero, quando prospetti il pericolo di un “danno grave ed irreparabile” derivante dall’esecuzione della statuizione, egli deve darne prova; con la precisazione che il danno non deve necessariamente essere costituito dalla distruzione di un bene infungibile, giacché può derivare anche dalla necessità di dover pagare una spropositata somma di denaro, che metta in pericolo non solo la possibilità di recupero, ma altresì elida in modo estremamente rilevante il patrimonio dell’obbligato.

Grava sull’istante l’onere di dimostrare che la somma da versare in esecuzione della condanna abbia un’incidenza rilevante sul proprio patrimonio, non potendosi ritenere il “grave ed irreparabile” danno solo in base a considerazioni di carattere oggettivo (Sez. 4, 51194/2015).

In presenza di più soggetti solidalmente obbligati, deve tenersi conto della specifica azione di regresso accordata al soggetto adempiente nei confronti dei coobbligati, di tal che è onere del ricorrente dimostrare anche la concreta inidoneità della predetta azione a soddisfare i propri bisogni essenziali (Sez. 2, 29925/2018).

Ai fini dell’accoglimento della richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è, comunque, sempre necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (Sez. 4, 28589/2016).

Ai fini dell’accoglimento da parte della Corte di cassazione della richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna civile, l’instante deve fornire la prova della futura insolvenza del creditore che metta in pericolo la possibilità di recupero della somma, oppure che la somma da versare elida in modo estremamente rilevante il proprio patrimonio (Sez. 6, 29617/2016).

Ai fini dell’accoglimento della richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (Sez. 5, 19351/2018).