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Art. 322 - Riesame del decreto di sequestro preventivo

1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.

Rassegna giurisprudenziale

Riesame del decreto di sequestro preventivo (art. 322)

Presentazione della richiesta di riesame

La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti (SU, 46201/2018).

In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero (SU, 47374/2017).

 

Legittimazione alla presentazione della richiesta di riesame

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi, ma nella disponibilità dell’indagato, il terzo che si limiti a rivendicarne l’esclusiva titolarità o disponibilità è legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell’art. 322. Unico mezzo per il terzo per contestare il sequestro di beni dei quali afferma di essere titolare è infatti il giudizio del riesame, posto che l’individuazione dei beni non è avvenuta nel decreto di sequestro, ma nella sede esecutiva, con la conseguenza che la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura, ma deve essere valutata come presupposto di legittimità della stessa (Fattispecie nella quale il sequestro preventivo nella forma per equivalente, seppur disposto nei soli confronti del coimputato della ricorrente, veniva eseguito su beni intestati a quest’ultima che, pertanto, doveva considerarsi soggetto terzo rispetto al destinatario del provvedimento di sequestro. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale competente per un nuovo esame sul punto).

L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché prospetti una relazione con la cosa che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo (Sez. 3, 35072/2016).

La legittimazione dell’indagato a chiedere la restituzione del bene o a presentare impugnazione contro il provvedimento di vincolo cautelare non presuppone necessariamente che il soggetto sia titolare in prima persona del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa sottoposta a misura cautelare, se, comunque, la restituzione di questa all’avente diritto consente all’istante, sulla base di un titolo giuridico o di un rapporto di fatto giuridicamente rilevante, di recuperare la disponibilità di quanto in sequestro (Sez. 6. 43133/2017).

In caso di sequestro di cose non specificate nel relativo decreto, non seguito da convalida, l’interessato non può esperire il rimedio del riesame, che è quindi, se proposto, inammissibile potendo soltanto formulare, come puntualmente ricordato dal tribunale, richiesta di restituzione e, in caso di mancato accoglimento di questa, opposizione al giudice per le indagini preliminari (Sez. 6, 39040/2013).

 

Atti trasmessi dall’autorità che procede

L’AG procedente deve trasmettere al tribunale cautelare “gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto di riesame” (art. 324, comma 3), con la conseguenza che non è affatto richiesta (anche) la trasmissione delle cose sequestrate che, qualora necessarie per l’esercizio dei diritti di difesa, può essere comunque oggetto di specifica e comprovata richiesta, nella specie mancante. Siffatta possibilità è resa possibile, in materia di riesame cd. “reale”, proprio dal fatto che la trasmissione degli atti può essere frazionata, non contemplando l’art. 324 una fattispecie di caducazione della misura per inosservanza del termine perentorio di cinque giorni che decorre dalla comunicazione all’AG procedente dell’avviso di presentazione della richiesta di riesame esclusivamente per la riesaminabilità delle misure cautelari coercitive, come previsto dall’art. 309, comma 5. Si applica cioè il principio secondo il quale nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309 comma 5, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art. 324, comma 3, che ha natura meramente ordinatoria sicché il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l’acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell’effetto devolutivo dell’impugnazione (SU, 26268/2013).

 

Avviso dell’udienza e relativo termine

I tre giorni di cui al termine ex art. 324 comma 6 (che debbono intercorrere tra la comunicazione o notificazione dell’avviso della data di udienza e quest’ultima) debbono intendersi come interi e liberi.

L’inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di udienza e quella dell’udienza stessa è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell’atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario (SU, 8881/2002).

 

Motivi nuovi

Non è consentito con i motivi nuovi dedurre una violazione di legge se era stato originariamente censurato solo il vizio di motivazione (Sez. 5, 14991/2012).

 

Valutazione spettante al TDR

È illegittima l’ordinanza con cui il tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi del primo comma dell’art. 321, confermi la misura cautelare reale per finalità di confisca ai sensi dell’art. 321, comma secondo, atteso che in tal modo lo stesso non si limita – com’è nel suo potere - ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell’interessato (Fattispecie nella quale il tribunale accoglieva l’istanza di riesame dell’imputata, dissequestrando i suoi beni e disponendone la restituzione alla stessa ma, al contempo, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sulle somme di denaro o beni di una società, soggetto giuridico distinto dall’indagata. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha disposto il sequestro preventivo nei confronti della società, disponendo ex art. 626 la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto) (Sez. 2, 35559/2021).

Il compito del TDR è quello di espletare il proprio ruolo di garanzia non limitando la propria cognizione alla astratta configurabilità del reato, dovendo invece considerare e valutare tutte le risultanze processuali in modo coerente e puntuale, esaminando, conseguentemente, non solo le allegazioni probatorie del PM, ma anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa degli indagati che possano influire sulla configurabilità e sussistenza del fumus del reato ipotizzato (Sez. 6, 49478/2015).

La valutazione richiesta al TDR non può ritenersi dovuta in presenza di qualsiasi allegazione difensiva che si risolva in una mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi acquisiti, ma solo quando la rilevanza dell’apporto della difesa sia di immediata evidenza ed oggettivamente determinante in relazione al “fumus commissi delicti” (Sez. 3, 7242/2011).

La proponibilità della questione relativa alla sussistenza del “fumus” del reato è preclusa in sede di riesame se nel frattempo sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato, a nulla rilevando una eventuale revoca della misura cautelare personale dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, in quanto quest’ultimo, cristallizzando le imputazioni, presuppone una valutazione giudiziale sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l’accusa in giudizio, e non può quindi essere privato della sua rilevanza per ragioni connesse al sistema impugnatorio delle misure reali (Sez. 2, 52255/2016).

È illegittima l’ordinanza con cui il TDR, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del PM ai sensi del comma 1 dell’art. 321, confermi la misura cautelare reale per finalità di confisca ai sensi dell’art. 321, comma 2, atteso che in tal modo lo stesso non si limita - com’è nel suo potere - ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell’interessato (Sez. 5, 54186/2016).

 

Contestazione sulla proprietà

Il giudice penale a cui venga chiesta la restituzione delle cose sequestrate, ove accerti l’esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà di esse, è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest’ultimo, e a mantenere il sequestro (Sez. 2, 38418/2015).

La restituzione che consegue alla revoca del sequestro, postulando il venir meno dei presupposti della misura, va disposta in favore del soggetto al quale il bene fu sequestrato, e si distingue da quella - conseguente alla perdita di efficacia del sequestro a seguito di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere - che va disposta in favore dell’avente diritto (individuabile anche in una persona diversa da quello al quale il bene era stato sequestrato), sempre che non sussistano contestazioni sulla proprietà, nel quale caso deve applicarsi in via analogica il disposto dell’art. 324, comma 8 (Sez. 2, 51753/2013).

Ove in sede di riesame attivato contro un sequestro preventivo emerga la sussistenza di una controversia effettiva in ordine alla proprietà del bene sottoposto alla misura, ex art. 324 comma 8, il Tribunale deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro e astenendosi dalla pronuncia sulla richiesta di riesame, ricorrendo in tal caso un’ipotesi di sospensione obbligatoria del procedimento (Sez. 2, 28555/2013).

 

Termini per la decisione

Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell’art. 324, comma 7, alle disposizioni contenute nell’art. 309, comma 10 deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni – introdotte nel predetto comma 10 dalla L. 47/2015 – relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace (SU, 18954/2016).