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Art. 624 - Annullamento parziale

1. Se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.

2. La corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L’omissione di tale dichiarazione è riparata dalla corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. L’ordinanza può essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone senza formalità.

3. La corte di cassazione provvede in camera di consiglio senza l’osservanza delle forme previste dall’articolo 127.

Rassegna giurisprudenziale

Annullamento parziale (art. 624)

In caso di annullamento parziale (art. 624), è eseguibile la pena principale irrogata in relazione a un capo (o a più capi) non in connessione essenziale con quelli attinti dall’annullamento parziale per il quale abbiano acquisito autorità di cosa giudicata l’affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, e la determinazione della pena principale, essendo questa immodificabile nel giudizio di rinvio e individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l’ordinanza di cui all’art. 624, comma 2, può solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata sono diventate irrevocabili (SU, 3423/2021).

In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce comunque la declaratoria di estinzione del reato per eventuale prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento (Sez. 3, 27686/2022).

Nello sviluppo del rapporto processuale la formazione progressiva del giudicato si verifica, non soltanto quando l’annullamento parziale venga pronunciato nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati o talune delle imputazioni, ma anche quando la pronuncia di annullamento abbia ad oggetto una o più statuizioni relative a un solo imputato o a un solo capo di imputazione, pure in tal caso il potere decisorio del giudice della cognizione venendosi a esaurire in relazione a tutte le statuizioni della sentenza non annullate che non abbiano connessione essenziale con quelle annullate. Invero, l’art. 624, comma 1, stabilisce che, se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. Con il sintagma parte della sentenza si identifica qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettuale, al di là dell’ampiezza del relativo contenuto, su aspetti non più suscettibili di riesame da parte del giudice di rinvio per la definitività e l’irrevocabilità della decisione della Corte di cassazione, sia pure limitata dall’oggetto dell’annullamento. Da tale concetto deriva la configurabilità della formazione progressiva del giudicato in ordine alle parti non annullate della sentenza, concernenti l’esistenza del reato e la responsabilità dell’imputato, che si trovino in rapporto di connessione non essenziale con quelle annullate, con la specificazione che la connessione è invece essenziale quando determina la necessaria interdipendenza logico-giuridica tra le parti annullate e quelle non annullate, nel senso che l’annullamento di una di esse è tale da provocare inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza, seppur non annullata. Da ciò discende anche il criterio direttivo stabilito dall’art. 624, commi 2 e 3, in ordine all’emissione da parte del giudice di legittimità della declaratoria delle parti di sentenza divenute irrevocabili (pronuncia, come pacificamente si è evinto dalla lettera e dalla ratio della norma, avente natura dichiarativa, non costitutiva). Di conseguenza, la formazione del giudicato parziale, per essere la decisione di condanna divenuta irrevocabile in relazione all’affermazione di responsabilità per uno o per alcuni dei reati contestati con indicazione della pena che il condannato deve comunque espiare, impone che la condanna sia messa in esecuzione, a nulla rilevando l’annullamento con rinvio per gli altri autonomi capi. Del pari, va ritenuto che, sempre sulla base del principio di formazione progressiva del giudicato, la sentenza di condanna debba essere immediatamente posta in esecuzione quando essa sia irrevocabile in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato per alcune delle fattispecie contestate e contenga già l’indicazione della pena da applicare per le stesse, anche se la sentenza rescindente abbia disposto l’annullamento con rinvio per altre ipotesi di reato che il giudice di merito aveva ritenuto unificate alle prime dal vincolo della continuazione. Dato per acquisito il discrimine fra capi e punti della sentenza, rispetto a cui, nell’incedere del processo attraverso le impugnazioni, la cosa giudicata si forma sul capo e non sul punto, nel senso che la decisione acquista il carattere dell’irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell’imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli (sicché, mentre nel caso di processo relativo a un solo reato la sentenza passa in giudicato nella sua interezza, quando si tratti di processo cumulativo o complesso, il giudicato può coprire uno o più capi e il rapporto processuale può proseguire per gli altri, investiti dall’impugnazione, con conseguente emersione del concetto di giudicato parziale, posto che nel suddetto incedere i punti della sentenza non sono suscettibili di acquistare autonomamente autorità di giudicato, potendo essere oggetto unicamente della preclusione correlata all’effetto devolutivo delle impugnazioni e al corrispondente principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, da cui consegue che, se manchi un motivo di impugnazione riguardante una delle questioni la cui soluzione è necessaria per la completa definizione del rapporto processuale concernente un reato, il giudice non può conoscere del relativo punto, salvo che l’ordinamento stabilisca che lo possa fare di ufficio), quando poi si pervenga da parte del giudice di legittimità all’annullamento parziale della sentenza con rinvio, l’art. 624 cit.  che disciplina i soli casi in cui la decisione oggetto del ricorso non sia stata annullata nel suo integrale contenuto dispositivo  focalizza un concetto di decisione le cui statuizioni vanno considerate come ulteriormente scomponibili in parti di sentenza (sul discrimine fra capi e punti della decisione, per i vari effetti che ne derivano, SU, 6903/2017). Tale concetto è da coordinarsi con le caratteristiche proprie del giudizio di rinvio, poiché – avendo, la sentenza di annullamento con rinvio, limitatamente alla parte annullata, la funzione di determinare la prosecuzione del rapporto processuale nella fase del giudizio rescissoria secondo i precetti di cui agli artt. 627 e 628 – la parte di essa non annullata (o perché non impugnata, o perché il ricorso è stato rigettato oppure dichiarato inammissibile), in quanto sia caratterizzata da assoluta autonomia, è in grado di pervenire, pur se il processo sia ancora pendente in sede di rinvio, alla formazione del giudicato su quelle statuizioni che non sono più sub iudice. Anche quando venga “rilievo il giudicato progressivo nell’ambito del medesimo capo della sentenza e, dunque, si tratti di definire quali parti interne alla contestazione e alla decisione siano coperte, pendente il giudizio rescissorio, dalla irrevocabilità, con relative preclusioni processuali e di merito, la questione va impostata e risolta sempre sulla base del criterio fissato dall’art. 624, sicché il giudicato atterrà alle parti della decisione che non siano in connessione essenziale con quella annullata. In tal caso, però, è da considerarsi altresì la non irrilevante distinzione (SU, 4460/1994) tra i concetti giuridici di giudicato, comportante la irrevocabilità delle relative statuizioni, e di eseguibilità del titolo decisorio, essendo chiaro che nel sistema della vigente procedura penale non è dato annoverare istituti che comportino l’immediata esecutività delle sentenze e, in generale, dei provvedimenti di condanna prima della formazione del corrispondente giudicato formale, tenuto anche conto del principio generale scolpito dall’art. 27 Cost. sicché, l’esecuzione - scaturente dall’annullamento parziale, con rinvio - della sentenza di condanna per la parte di decisione attinta dalla irrevocabilità è determinata (non da meccanismi inerenti a titolo provvisoriamente esecutivo, bensì) esclusivamente dal giudicato che risulti essersi formato sulle parti di sentenza che, ex art. 624 cit., risultino riferite non solo alla statuizione di responsabilità, ma anche alla pena minima da portare ad esecuzione. Su questo argomento deve, in particolare, richiamarsi e ribadirsi il principio secondo cui la formazione del giudicato non coincide con l’eseguibilità del titolo, costituendo la prima il mero presupposto della seconda, di guisa che l’annullamento con rinvio di una sentenza di condanna composta di un unico capo in relazione al solo trattamento sanzionatorio non comporta automaticamente, in applicazione del principio della formazione progressiva del giudicato, l’immediata eseguibilità di detta sentenza, che può ricorrere soltanto qualora la pena sia definita con certezza nel quantum minimo inderogabile (Sez. 1, 12904/2018). Quindi, l’accertamento scaturente dall’annullamento parziale avente ad oggetto l’ambito interno al singolo capo di imputazione, che sia pervenuto a determinare la responsabilità dell’imputato, avendone accertato la sussistenza ed anche tutti i punti collegati all’emersione della responsabilità stessa, ma abbia, nella disamina delle parti oggetto di annullamento, lasciato impregiudicato il trattamento sanzionatorio, con riferimento a punti di esso che siano tali da determinare la mancata o la non possibile individuazione certa della pena minima da eseguire, conduce alla situazione in cui si rileva la non eseguibilità della decisione divenuta irrevocabileVa invero rimarcato che qualora la pena non sia definita con certezza nel quantum minimo inderogabile  ma, ciò, per diretto effetto delle statuizioni non attinte dalla sentenza oggetto dell’annullamento parziale con rinvio  questa non vale quale titolo eseguibile, non potendo accedersi alla giuridica possibilità dell’emissione di un ordine di esecuzione per la carcerazione che si fondi su una pena incerta nella sua entità minima, oppure che si basi sul computo di tale entità su cui però non possa dirsi maturata l’irrevocabilità del giudicato, per essere, la stessa, suscettibile  all’esito del giudizio di rinvio inerente al residuo thema decidendum  di modificazioni in melius (la ricostruzione sistematica si deve a Sez. 1, 46150/2018).

Il riconoscimento della autorità di cosa giudicata, enunciato, in tema di annullamento parziale, dall’art. 624, con riferimento alle parti della sentenza che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, non si riferisce né al giudicato cosiddetto sostanziale, né alla intrinseca idoneità della decisione ad essere posta in esecuzione, ma soltanto “all’esaurimento del potere decisorio del giudice della cognizione”Ci si muove nel quadro di un fenomeno preclusivo che mira ad impedire che su di uno stesso tema possa intervenire una serie indeterminata di pronunce, così da assegnare i connotati della intangibilità a quella porzione di risultato raggiunta “nel” processo. Diretta conseguenza della definitività della decisione della Corte di cassazione, sia pure limitata nel suo contenuto all’oggetto dell’annullamento, è la circostanza che l’art. 628 espressamente consenta la impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai “punti” non decisi in sede di giudizio rescindente, proprio perché il perimetro cognitivo del giudice de rinvio è tracciato dai limiti del devoluto, senza che possano venire nuovamente in discorso le “parti” della sentenza annullata che hanno ormai assunto i connotati di intangibilità propri della cosa giudicata. In sintesi la sentenza di annullamento parziale della Corte di cassazione delimita l’oggetto del giudizio di rinvio riducendo corrispondentemente l’oggetto del processo (SU, 16208/2014). Può quindi affermarsi che così come è indiscutibile il formarsi del giudicato di condanna nell’ipotesi di pluralità di regiudicande, ove l’annullamento riguardi soltanto una parte delle imputazioni, altrettanto è a dirsi per il caso in cui, divenendo irrevocabile l’affermazione della responsabilità penale in ordine ad una determinata ipotesi di reato, il giudizio debba proseguire in sede di rinvio soltanto agli effetti della determinazione del trattamento sanzionatorio, posto che i “punti” oggetto di annullamento non si riflettono sull’an, ma soltanto sul quantum della pena in concreto da irrogare. In tale contesto, dunque, come deve ritenersi ontologicamente venuta meno la presunzione di non colpevolezza, essendo stata quest’ultima accertata con sentenza ormai divenuta definitiva sul punto, allo stesso modo non può che inferirsene che risulti eo ipso trasformata la posizione dell’imputato in quella di “condannato”, anche se a pena ancora da determinare in via definitiva. È di tutta evidenza come proprio la formazione del giudicato progressivo impedisca in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, 23885/2018).

È ormai chiarito nella giurisprudenza di legittimità che l’autorità di cosa giudicata, di cui all’art. 624, si riferisce non soltanto alle decisioni che definiscono la posizione processuale di un imputato in un processo cumulativo o concludono il giudizio in relazione ad alcune imputazioni ma a qualunque statuizione avente un’autonomia giuridico - concettuale e quindi anche a quelle che, nell’ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (SU, 6019/1993). Ne deriva che il giudicato può avere una formazione non simultanea ma progressiva quando la pronuncia inerisca ad una statuizione relativa ad un solo imputato e ad una sola imputazione, perché anche in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate (SU, 20/1997). Dunque, una statuizione definitiva può inerire anche ad una decisione su uno o più punti della regiudicanda, come si evince dal disposto dell’art. 628, comma 2, che sancisce l’impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio soltanto per motivi non riguardanti i “punti” già decisi dalla Corte di cassazione, a conferma dell’irrevocabilità delle statuizioni relative a questi ultimi (Sez. 6, 18061/2018).

L’art. 624 che regola l’istituto del giudicato parziale si riferisce alle statuizioni contenute nella sentenza che non sono suscettibili di essere riesaminate. L’espressione “parti della sentenza”, contenuta nell’art. 624, si riferisce a qualsiasi statuizione avente una propria autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d’imputazione, ma anche a quelle che, nell’ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (Sez. 4, 41887/2018).

Nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 3, 6159/2021).

In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante comune, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento, valendo la regola opposta nel caso di circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona il tempo necessario a prescrivere il reato; in particolare, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, comma secondo, c.p. il tempo necessario a prescrivere il reato, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione dello stesso reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento (Sez. 3, 6712/2021).