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Art. 624-bis - Cessazione delle misure cautelari

1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d’appello, dispone la cessazione delle misure cautelari.

Rassegna giurisprudenziale

Cessazione delle misure cautelari (art. 624-bis)

La norma di cui all’art. 624-bis trova applicazione solo rispetto alle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell’ipotesi che l’annullamento della sentenza di appello venga disposto senza rinvio. All’annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione segue la caducazione della misura cautelare in esecuzione nei confronti dell’imputato solo quando la stessa sia stata applicata ai sensi dell’art. 275, comma 2-ter, contestualmente alla sentenza di condanna pronunciata in appello, cioè quando si tratta di una misura obbligatoriamente disposta dal giudice di secondo grado; invece, quando il provvedimento cautelare è adottato per un’ordinaria valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari previste dagli artt. 274 e 275, comma 1-bis, l’annullamento con rinvio non esclude l’esistenza di un idoneo titolo giustificativo della misura cautelare e non comporta l’automatica declaratoria di inefficacia della misura (Sez. 5, 33573/2020).

L’art. 624-bis opera soltanto, in caso di annullamento senza rinvio, quando la misura sia stata applicata con la decisione di secondo grado (Sez. 3, 45458/2014).

Trattandosi di imputato in stato di custodia cautelare, non deve essere dichiarata l’inefficacia della custodia applicata ex art. 624-bis, se la stessa non sia applicata contestualmente alla sentenza di condanna pronunciata in appello e per i motivi specificati all’art. 275, comma 2-ter, atteso che il provvedimento cautelare è stato invece adottato per un’ordinaria valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari previste dagli artt. 274 e 275, comma 1-bis, donde l’annullamento con rinvio non esclude l’esistenza di un idoneo titolo giustificativo della misura cautelare e non ne consegue l’automatica declaratoria di inefficacia della misura (Sez. 1, 46554/2005).