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Art. 628 - Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio

1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.

2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell’articolo 627 comma 3.

Rassegna giurisprudenziale

Impugnabilità delle sentenze del giudice di rinvio (art. 628)

La legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell’art. 625-bis spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

L’art. 628 espressamente consente la impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai “punti” non decisi in sede di giudizio rescindente, proprio perché il perimetro cognitivo del giudice di rinvio è tracciato dai limiti del devoluto, senza che possano venire nuovamente in discorso le “parti” della sentenza annullata che hanno ormai assunto i connotati intangibili propri della cosa giudicata.

In tale cornice di riferimento, quindi, come è indiscutibile il formarsi del giudicato di condanna nell’ipotesi di pluralità di regiudicande, ove l’annullamento riguardi soltanto una parte delle imputazioni, altrettanto è da dirsi per il caso in cui, divenendo irrevocabile l’affermazione di responsabilità penale in ordine ad una determinata ipotesi di reato, il giudizio debba proseguire in sede di rinvio soltanto agli effetti della determinazione del trattamento sanzionatorio, posto che i punti oggetto di annullamento non si riflettono sull’ an ma soltanto sul quantum della pena in concreto da irrogare.

Ed allora, come deve ritenersi ontologicamente venuta meno la presunzione di non colpevolezza, essendo stata quest’ultima accertata con sentenza divenuta definitiva sul punto, allo stesso modo non può che inferirsene che risulti così trasformata la posizione dell’imputato in quella di “condannato”, anche se a pena ancora da determinarsi in via definitiva.

La eseguibilità, dunque, anche solo teorica, della parte della sentenza non annullata convince della immediata ricorribilità per errore di fatto della pronuncia di annullamento parziale, che abbia reso intangibile il riconoscimento della responsabilità penale ed abbia di conseguenza mutato lo status di imputato in quello di condannato, perché definitivamente dichiarato colpevole (SU, 28717/2012).

Il riconoscimento della autorità di cosa giudicata, enunciato, in tema di annullamento parziale, dall’art. 624, con riferimento alle parti della sentenza che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, non si riferisce né al giudicato cosiddetto sostanziale, né alla intrinseca idoneità della decisione ad essere posta in esecuzione, ma soltanto “all’esaurimento del potere decisorio del giudice della cognizione”.

Ci si muove nel quadro di un fenomeno preclusivo che mira ad impedire che su di uno stesso tema possa intervenire una serie indeterminata di pronunce, così da assegnare i connotati della intangibilità a quella porzione di risultato raggiunta “nel” processo.

Diretta conseguenza della definitività della decisione della Corte di cassazione, sia pure limitata nel suo contenuto all’oggetto dell’annullamento, è la circostanza che l’art. 628 espressamente consenta la impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai “punti” non decisi in sede di giudizio rescindente, proprio perché il perimetro cognitivo del giudice de rinvio è tracciato dai limiti del devoluto, senza che possano venire nuovamente in discorso le “parti” della sentenza annullata che hanno ormai assunto i connotati di intangibilità propri della cosa giudicata. In sintesi la sentenza di annullamento parziale della Corte di cassazione delimita l’oggetto del giudizio di rinvio riducendo corrispondentemente l’oggetto del processo (SU, 16208/2014).

Può quindi affermarsi che così come è indiscutibile il formarsi del giudicato di condanna nell’ipotesi di pluralità di regiudicande, ove l’annullamento riguardi soltanto una parte delle imputazioni, altrettanto è a dirsi per il caso in cui, divenendo irrevocabile l’affermazione della responsabilità penale in ordine ad una determinata ipotesi di reato, il giudizio debba proseguire in sede di rinvio soltanto agli effetti della determinazione del trattamento sanzionatorio, posto che i “punti” oggetto di annullamento non si riflettono sull’an, ma soltanto sul quantum della pena in concreto da irrogare.

In tale contesto, dunque, come deve ritenersi ontologicamente venuta meno la presunzione di non colpevolezza, essendo stata quest’ultima accertata con sentenza ormai divenuta definitiva sul punto, allo stesso modo non può che inferirsene che risulti eo ipso trasformata la posizione dell’imputato in quella di “condannato”, anche se a pena ancora da determinare in via definitiva. È di tutta evidenza come proprio la formazione del giudicato progressivo impedisca in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, 23885/2018).

È ormai chiarito nella giurisprudenza di legittimità che l’autorità di cosa giudicata, di cui all’art. 624, si riferisce non soltanto alle decisioni che definiscono la posizione processuale di un imputato in un processo cumulativo o concludono il giudizio in relazione ad alcune imputazioni ma a qualunque statuizione avente un’autonomia giuridico - concettuale e quindi anche a quelle che, nell’ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (SU, 6019/1993).

Ne deriva che il giudicato può avere una formazione non simultanea ma progressiva quando la pronuncia inerisca ad una statuizione relativa ad un solo imputato e ad una sola imputazione, perché anche in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate (SU, 20/1997).

Dunque, una statuizione definitiva può inerire anche ad una decisione su uno o più punti della regiudicanda, come si evince dal disposto dell’art. 628, comma 2, che sancisce l’impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio soltanto per motivi non riguardanti i “punti” già decisi dalla Corte di cassazione, a conferma dell’irrevocabilità delle statuizioni relative a questi ultimi (Sez. 6, 18061/2018).