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Art. 615 - Deliberazione e pubblicazione

1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l’importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 527 e 546.

2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.

4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.

Rassegna giurisprudenziale

Deliberazione e pubblicazione (art. 615)

La pubblicazione mediante lettura in udienza del dispositivo (art. 615, comma 2), esclude la necessità di ulteriori adempimenti ai fini della sua conoscenza, dal momento che la parte è rappresentata a tutti gli effetti dal difensore (art. 613) (Sez. 3, 40523/2015).