x

x

Art. 293 - Adempimenti esecutivi

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 156, l’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all’imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l’imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:
a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa;
c) del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;
f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio, di impugnare l’ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca.

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all’imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l’obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all’imputato.

1-ter. L’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell’articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell’informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l’ordinanza e al pubblico ministero.

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all’imputato.

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore. Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all’articolo 291, comma 1.

4. Copia dell’ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all’organo eventualmente competente a disporre l’interdizione in via ordinaria.

Rassegna giurisprudenziale

Adempimenti esecutivi (art. 293)

È costituzionalmente illegittimo dell’art. 293 comma 3 nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all’ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del PM e degli atti presentati con la stessa (Corte costituzionale, sentenza 192/1997).

Il deposito di cui all’art. 293, comma 3, cui fa riferimento l’art. 309, comma 3, assolve nel procedimento incidentale di libertà, l’esigenza di consentire al difensore, ai fini della proposizione della richiesta di riesame, di raffrontare previamente gli argomenti di difesa al ragionamento svolto dalla parte avversa nel richiedere la misura è quello della notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura, insieme con la richiesta del PM e gli atti con essa presentati al giudice.

Alla notifica dell’avviso di deposito, è ancorato il termine a pena di decadenza per la proposizione della richiesta di riesame e la giurisprudenza di legittimità si è preoccupata di sottolineare che la previsione di un sottosistema di regole diretto ad assicurare la certezza legale del provvedimento non ha equipollenti in atti previsti ad altri fini che ne facciano a tutti gli effetti le veci, rendendone superfluo l’adempimento, ovvero in atti che, pur avendo diversa struttura, sono previsti per assolverla in via sostitutiva.

Si è, così, pervenuti alla conclusione che la richiesta del difensore di riesame del provvedimento di custodia non può essere dichiarata inammissibile, in deroga all’ art. 173, facendo decorrere il termine per proporla, invece che dalla notificazione dell’avviso di deposito di cui all’art. 309, comma 3, dalla sua partecipazione all’interrogatorio previsto dall’art. 294, o da fatto consistente in atto previsto a diverso fine, seppure se ne desuma la sua conoscenza altrimenti conseguita del provvedimento (SU, 18751/2003).

L’ordinanza di custodia cautelare emessa ex art. 27 non deve essere notificata o consegnata all’interessato, in quanto la citata disposizione, tra gli adempimenti ai quali deve assolvere il giudice competente, richiama solo quelli previsti dagli artt. 292, 317 e 321 e non anche quelli previsti dall’art. 293 dello stesso codice, con la conseguenza che, non richiamando l’art. 27 in toto l’art. 293, non trova applicazione nemmeno il disposto dell’art. 293, comma 3 che prevede la notifica dell’avviso di deposito al difensore (Sez. 3, 22004/2018).

La celebrazione di un valido interrogatorio di garanzia presuppone che alla difesa sia stata preventivamente assicurata la possibilità di conoscere gli atti su cui poggia la misura cautelare, depositati in cancelleria ai sensi dell’art. 293 (SU, 26798/2005).

Come condivisibilmente argomentato dalle Sezioni Unite, la comminatoria della nullità dell’interrogatorio in caso di denegato accesso preventivo della difesa agli atti discende, da un lato, dal dato sistematico e, segnatamente, dalla stretta concatenazione (processuale, logica e cronologica) fra il deposito degli atti in cancelleria non appena sia data esecuzione alla misura prescritto dall’art. 293, comma 3, e l’interrogatorio di garanzia previsto dal successivo art. 294; dall’altro lato, dalla ratio dello stesso interrogatorio che, nell’assicurare all’indagato la possibilità di fornire la propria versione dei fatti e di svolgere le proprie difese nella immediatezza della restrizione, postula un contraddittorio reale e dunque informato, così da dare effettività alla sottesa funzione di garanzia..

Va rimarcato come il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite si ponga nel solco dell’insegnamento del giudice delle leggi, che  nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 293, comma 3 nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia degli atti oggetto di deposito  ha sancito che, dopo l’esecuzione della misura, deve essere assicurata al difensore “la più ampia e agevole conoscenza degli elementi su cui è fondata la richiesta del PM, al fine di rendere attuabile una adeguata e informata assistenza all’interrogatorio della persona sottoposta alla misura cautelare ex art. 294 nonché di valutare con piena cognizione di causa quali siano gli strumenti più idonei per tutelare la libertà del proprio assistito, dalla richiesta di riesame ovvero di revoca o sostituzione della misura alla proposizione dell’appello” (Corte costituzionale, sentenza 192/1997) (Sez. 6, 18840/2018).

L’omessa traduzione del provvedimento che applica una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non è in grado di comprendere la lingua italiana, ne determina la nullità (a regime intermedio) solo se la predetta circostanza era già nota al momento dell’emissione del titolo cautelare; laddove invece la mancata conoscenza della lingua italiana emerga nel corso dell’interrogatorio di garanzia, tale situazione va equiparata a quella di assoluto impedimento regolata dall’art. 294, comma 2, sicché il giudice deve disporre la traduzione del provvedimento coercitivo in un termine congruo, ed il termine per l’interrogatorio decorre nuovamente dalla data di deposito della traduzione, con la conseguente perdita di efficacia della misura in caso di omesso interrogatorio entro il termine predetto, ovvero di traduzione disposta o effettuata in un termine “incongruo” (Sez. 4, 33802/2017).