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Art. 294 - Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale

1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all’applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.

1-bis. Se la persona é sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l’interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il giudice, anche d’ufficio, verifica che all’imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all’articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l’informazione ivi indicate.

1-ter. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l’interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell’impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l’interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell’articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l’interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell’atto.

4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla Corte di Assise o dal tribunale, all’interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

6. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l’interrogatorio del giudice.

Rassegna giurisprudenziale

Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale (art. 294)

In caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del tribunale del riesame in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari, non è necessario procedere all’interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta (SU, 17274/2020).

L’art. 294 attribuisce all’interrogatorio dell’indagato una effettiva finalità di garanzia a suo favore, in quanto attraverso tale mezzo demanda al giudice il dovere di valutare se permangono le condizioni di applicabilità della misura e le esigenze cautelari, statuendo quindi che esso avuto riguardo alla finalità assegnatagli, venga condotto con le modalità indicate negli artt. 64 e 65. Tali norme dettano rispettivamente le regole generali (preliminari) dell’interrogatorio e le regole per procedere nel merito al relativo espletamento. In particolare, l’art. 64 fissa, al terzo comma, la regola fondamentale dell’avvertimento preliminare all’incolpato che gli compete la facoltà di non rispondere, mentre l’art. 65 prevede la concreta evenienza che egli, avvalendosi di tale facoltà, si rifiuti di rispondere, una volta esaurite, da parte dell’AG procedente, le formalità prescritte dal primo comma (contestazione del fatto, etc.) e formulato l’invito ad esporre quanto lo stesso ritiene utile per la sua difesa, ovvero nel corso delle domande che gli vengano poste direttamente. Dal precisato contesto normativo è agevole desumere che, fatta salva la dichiarazione dell’indagato di non voler rispondere resa in esordio all’interrogatorio secondo la facoltà accordatagli dall’art. 64 comma 3, il giudice ha l’obbligo incondizionato di procedere alla contestazione del fatto, “in forma chiara e precisa” e di indicare “gli elementi di prova esistenti” a carico dello stesso, ma non anche di rivelare le relative fonti, se ne può derivare pregiudizio per le indagini, sicché lo scopo processuale connesso all’interrogatorio di cui all’art. 294 viene raggiunto indipendentemente dalla analiticità della discovery, ove l’interrogato sia stato comunque messo nella condizione di esporre quanto ritenuto utile per la propria difesa, in relazione al fatto-reato addebitato (Sez. 3, 26446/2016).

È affetto dalla nullità di carattere generale a regime intermedio di cui all’art. 178 lett. c) l’atto compiuto in mancanza del previo avviso al difensore di fiducia così tempestivamente nominato, ancorché la nomina non sia pervenuta all’ufficio dell’autorità procedente prima della fissazione dell’atto medesimo. L’atto di nomina del difensore effettuato in carcere, specie nelle ipotesi in cui si debba ancora procedere all’interrogatorio di garanzia ex art. 294 è da annoverare tra i casi di speciale urgenza nei quali, ai sensi della seconda parte dell’art. 44 Att., è autorizzato, oltre al telegramma, l’uso di qualsiasi mezzo di comunicazione, come  ad esempio  il fonogramma, il telefax o la semplice telefonata, da confermarsi con lettera raccomandata (SU, 2/1997).

Quanto al mancato avviso dell’interrogatorio ex art. 294 a uno dei due difensori nominati, tale omissione non dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179, bensì a regime intermedio, ai sensi dell’art. 180 del codice di rito, con la conseguenza che tale vizio è da ritenersi sanato, ex art. 184, comma 1, se la parte o uno dei suoi difensori presenti all’atto non la eccepiscono prima del suo compimento ovvero nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all’udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l’omessa comunicazione ad uno dei difensori (Sez. 5, 12756/2016).

Qualora il Tribunale, in accoglimento dell’appello del PM avverso la decisione di rigetto del GIP, applichi una misura cautelare coercitiva, non è necessario procedere all’interrogatorio di garanzia di cui all’art. 294, in quanto il provvedimento emesso in sede di appello cautelare è preceduto dall’instaurazione di un contraddittorio pieno, finalizzato ad approfondire anticipatamente tutti i temi dell’azione cautelare anche attraverso i contributi forniti dalla difesa (Sez. 2, 38828/2017).

Il termine di cinque giorni previsto dall’art. 294, comma 1 non attiene alla durata della custodia cautelare, ma all’attività del giudice, e si atteggia perciò come un normale termine processuale al quale si - applica la regola generale dell’art. 172, comma 4 secondo la quale non si computa il giorno iniziale di decorrenza, e cioè, nella specie, il giorno in cui è iniziata l’esecuzione della custodia (Sez. 6, 24964/2018).

L’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 è equipollente all’interrogatorio «sui fatti dai quali emerge la evidenza della prova» previsto dall’art. 453 per l’accesso al giudizio immediato (Sez. 6, 32432/2018).

Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, la persona sottoposta ad una misura cautelare (di natura coercitiva o interdittiva) ha diritto ad essere interrogata dal giudice (immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, qualora si tratti di misura carceraria, entro dieci giorni negli altri casi), al fine di svolgere le proprie difese sul tema de libertate e, segnatamente, di sottoporre al giudice della cautela la propria versione dei fatti e di offrire elementi utili per la valutazione delle esigenze cautelari e la scelta della misura. L’effettività di tale incomprimibile diritto è assicurata dal combinato disposto degli artt. 294 e 302, là dove sanziona con l’inefficacia sopravvenuta della misura cautelare la mancata celebrazione di un “valido” interrogatorio, dunque l’omissione, l’intempestività e la nullità dell’incombente processuale. La celebrazione di un valido interrogatorio di garanzia presuppone che alla difesa sia stata preventivamente assicurata la possibilità di conoscere gli atti su cui poggia la misura cautelareLa comminatoria della nullità dell’interrogatorio in caso di denegato accesso preventivo della difesa agli atti discende, da un lato, dal dato sistematico e, segnatamente, dalla stretta concatenazione (processuale, logica e cronologica) fra il deposito degli atti in cancelleria non appena sia data esecuzione alla misura prescritto dall’art. 293, comma 3, e l’interrogatorio di garanzia previsto dal successivo art. 294; dall’altro lato, dalla ratio dello stesso interrogatorio che, nell’assicurare all’indagato la possibilità di fornire la propria versione dei fatti e di svolgere le proprie difese nella immediatezza della restrizione, postula un contraddittorio reale e dunque informato, così da dare effettività alla sottesa funzione di garanzia (Sez. 6, 18840/2018).

Nel caso in cui la esecuzione della misura avvenga nel corso del dibattimento, l’interrogatorio ai sensi dell’art. 294, poiché il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a custodia, nella pienezza del contraddittorio che si attua con il dibattimento, realizza la più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela. L’apertura del dibattimento svolge la funzione di segnare la scansione temporale al di là della quale l’esecuzione della misura cautelare non richiede più, a pena di perenzione della misura, l’interrogatorio di garanzia: e ciò in quanto, come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza 32/1999, una volta che sia stata introdotta la fase dibattimentale, l’immediato rapporto che in essa si determina fra soggetto sottoposto alla misura e giudice – il quale, in qualsiasi momento, può valutare anche d’ufficio la persistenza delle condizioni di applicabilità della coercizione – soddisfa di per sè le medesime esigenze di garanzia realizzate, nelle fasi precedenti, dall’interrogatorio predetto (Sez. 1, 18507/2018).

Il difensore, se ritiene di non aver potuto consultare approfonditamente gli atti prima dell’interrogatorio di garanzia, può sempre presentare una istanza di differimento dell’interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 (Sez. 2, 44902 /2014).

Nell’ipotesi di aggravamento delle misure cautelari personali a seguito della trasgressione alle prescrizioni imposte, il giudice non deve procedere all’interrogatorio di garanzia in alcuno dei casi contemplati dall’art. 276, commi 1 e 1-ter (SU, 4932/2009).

La rinuncia all’avviso di deposito comporta la decorrenza del termine di cui all’art. 309, comma 3, trattandosi di atto funzionale e servente rispetto all’accessibilità agli atti - la richiesta del PM e gli atti presentati al giudice  posti a fondamento della misura e che offre univocamente pari certezza legale di conoscenza reale da parte del destinatario di tutto quanto è oggetto di deposito. Alla dizione testuale di rinuncia - non importa se apposta a stampa in calce al verbale di interrogatorio ovvero a mano del difensore  non può attribuirsi altro significato, non essendo previsto alcun avviso al difensore del deposito del verbale di interrogatorio ex art. 294 (Sez. 6, 26045/2018).

Allorché l’eccezione difensiva circa la validità dell’interrogatorio ex art. 294, eccezione destinata a riflettersi sull’efficacia di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, si fonda su un dato di fatto controverso, il cui previo accertamento è indispensabile ai fini della valutazione della sua fondatezza, non è sufficiente la mera affermazione del difensore circa il suo accadimento, ma è necessaria la produzione di una specifica documentazione da cui possa con certezza ricavarsi l’omesso adempimento degli incombenti prescritti dalla norma (Sez. 3, 30196/2018).

A differenza della questione relativa alla perdita di efficacia dell’ordinanza cautelare a norma dell’art. 309, commi 5, 9 e 10 non sono deducibili, in sede di riesame, questioni relative all’inefficacia del provvedimento cautelare per altre cause, in particolare, per quanto qui interessa, per la mancanza o l’invalidità dell’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294, trattandosi di questione che è del tutto estranea all’ambito del riesame. L’inefficacia della misura coercitiva, in conseguenza della mancanza dell’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 deve dunque essere necessariamente dedotta con apposita istanza al giudice del procedimento principale il cui provvedimento  pronunciato ai sensi dell’art. 306 che esplicitamente attribuisce al detto giudice una precisa competenza al riguardo  è soggetto all’appello previsto dall’art. 310, con possibilità di successivo ricorso per Cassazione in forza dell’art. 311 (Sez. 2, 35455/2018).

Nel procedimento di riesame non è deducibile, né rilevabile d’ufficio, la questione inerente all’inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell’interrogatorio previsto dall’art. 294, a nulla rilevando che essa sia proposta unitamente ad altre questioni relative a vizi genetici del provvedimento impugnato, sicché la stessa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione ex art. 311 (Sez. 2, 33775/2016).

Il giudice dell’impugnazione – ove pervenga al motivato convincimento che l’ignoranza della lingua italiana non fosse nota al momento dell’emissione del provvedimento cautelare e quindi ritenga intangibile l’ordinanza genetica – dovrà considerare che il caso della mancata conoscenza della lingua italiana emersa nel corso dell’interrogatorio di garanzia è equiparabile a quello di assoluto impedimento regolata dall’art. 294 comma 2, sicché sarà lo stesso giudice a dover disporre la traduzione del provvedimento coercitivo in un termine congruo, e il termine per l’interrogatorio decorrerà nuovamente dalla data di deposito della traduzione, con la conseguente perdita di efficacia della misura in caso di omesso interrogatorio entro il termine predetto, ovvero di traduzione disposta o effettuata in un termine “incongruo” (così in motivazione (Sez. 4, 33802/2017).