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Art. 298 - Sospensione dell’esecuzione delle misure

1. L’esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione nei confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per un altro reato ne sospende l’esecuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena.

2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative alla detenzione.

Rassegna giurisprudenziale

Sospensione dell’esecuzione delle misure (298)

L’art. 298, in tema di sospensione dell’esecuzione del titolo cautelare, esclude che essa operi in presenza di espiazione di pena definitiva in regime di misure alternative alla detenzione, non senza aggiungere, in ogni caso, come la sottoposizione agli arresti domiciliari sia perfettamente compatibile con l’anzidetta misura alternativa, risultando così comunque integrata la previsione derogatoria contemplata dal primo comma della norma medesima (Sez. 6, 33051/2018).

In base al disposto di cui all’art. 298 comma 2, è da ritenere possibile, in linea di principio, la contestuale esecuzione della misura alternativa alla detenzione e della misura cautelare, dovendosi poi solo verificare, in concreto, avuto riguardo alle limitazioni connaturali alle due misure anzidette, l’effettiva compatibilità fra l’una e l’altra, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, della misura cautelare (Sez. 1, 42579/2013).

L’art. 298 stabilisce infatti che l’esecuzione di una pena sospende la esecuzione della misura cautelare personale che, nei confronti del medesimo soggetto, sia stata disposta per un altro reato. L’eccezione, stabilita nella stessa norma, data dalla “compatibilità” fra i due regimi restrittivi, d’altra parte, vale con riferimento al solo calcolo dei termini di durata massima, come desumibile anche dalla analoga regola posta dall’art. 297 comma 5 (Sez. 5, 38391/2013).