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Art. 269 - Conservazione della documentazione

1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell’ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415 - bis o nel caso previsto dall’articolo 454, comma 2 -bis , per l’esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l’accesso.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127.

2-bisIl pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l’ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all’articolo 348, comma 4.

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell’archivio di cui all’articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l’archivio di cui all’articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Ai difensori dell’imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

7. Il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.

Rassegna giurisprudenziale

Conservazione della documentazione (art. 269)

Distruzione della documentazione delle intercettazioni

La prima questione connessa a questo tema riguarda l’individuazione del giudice cui spetta provvedere sulla richiesta di distruzione della documentazione.

Dopo qualche conflitto interpretativo, la giurisprudenza (si veda, da ultimo, Sez. 6, 39938/2014) si è attestata nell’attribuzione di una competenza funzionale ed esclusiva al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione, negando quindi che via sia una competenza del giudice che procede nel momento della presentazione della richiesta di distruzione.

Il GIP non può rifiutarsi di provvedere adducendo l’inesistenza dei presupposti indicati dall’art. 269 comma 2. Compie in tal caso un atto abnorme poiché si sottrae ad ogni controllo e crea un’indebita situazione di stasi (Sez. 2, 30677/2013).

Il GIP non può inoltre provvedere de plano, essendo al contrario necessario un procedimento camerale da svolgersi nel contraddittorio delle parti come risulta dal chiaro tenore letterale dell’art. 269 comma 2.

Il contraddittorio deve comprendere tutte le parti processuali e non solo gli interlocutori delle conversazioni oggetto della richiesta (Sez. 6, 5904/2007).

Il PM è compreso tra i soggetti legittimati alla richiesta (Sez. 3, 48595/2016).

La distruzione può essere chiesta anche nei procedimenti per i quali è stata disposta l’archiviazione (Sez. 1, 48595/2016).

È ugualmente consolidato il principio secondo il quale la richiesta non può essere decisa per il solo fatto dell’avvenuto deposito degli atti, essendo invece necessario attendere l’esaurimento della procedura delineata dall’art. 268 (Sez. 6, 1759/1997).

Vanno infine segnalate per completezza le disposizioni contenute nell’art. 240 commi 2 e ss. che obbligano il PM a segretare immediatamente e custodire in un luogo protetto i documenti, supporti e atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati e acquisiti.

Spetta in questo caso al PM di chiedere al GIP di disporne la distruzione, cui si procede in esito a un’udienza camerale cui hanno diritto di partecipare le parti interessate.

Secondo Sez. 5, 15598/2007 l’esistenza del predetto materiale può costituire una notizia di reato e giustificare quindi la relativa attività investigativa.

È bene ricordare che la Consulta (Corte costituzionale, sentenza 173/2009) affermò l’illegittimità costituzionale dei commi 4 e 5 dell’art. 240 perché non prevedevano alcun contraddittorio nell’udienza camerale e del comma 6 perché non consentiva che il verbale di distruzione menzionasse il contenuto degli atti eliminati e le circostanze inerenti alla loro formazione, acquisizione e raccolta.

In sostanza, la Corte costituzionale cercò di assicurare un difficile equilibrio tra la tutela della riservatezza e l’esigenza di conservare una forma rappresentativa degli atti distrutti.

Deve comunque esser chiaro che la procedura che si svolge in applicazione dell’art. 240 ha ad oggetto intercettazioni illecite e non ha quindi nulla a che fare con quella disciplinata dall’art. 269 che riguarda invece i risultati di intercettazioni legittimamente disposte.