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Art. 270-bis - Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza

1. L’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.

2. Terminate le intercettazioni, l’autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta dal segreto di Stato.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

5. L’opposizione del segreto di Stato inibisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi indipendenti delle informazioni coperte dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

Rassegna giurisprudenziale

Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza (art. 270-bis)

Il SIS (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica)

Il nostro Paese ha affidato ad un complesso di organi e autorità il compito di svolgere le attività di informazione per la sicurezza. Ne fanno parte:

  • il Presidente del Consiglio dei ministri (è il vertice del SIS e l’Autorità nazionale per la sicurezza)
  • l’Autorità delegata (un ministro senza portafoglio o un sottosegretario di Stato cui il premier delega le funzioni in materia che non gli sono attribuite in via esclusiva)
  • il CISR (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica) cui spettano funzioni consultive, propositive e deliberative sulla politica dell’informazione per la sicurezza
  • il DIS (Dipartimento delle informazioni di sicurezza), cioè l’organo operativo (cui è preposto un direttore generale nominato dal Presidente del Consiglio) di cui si avvalgono il premier e l’Autorità delegata per esercitare le loro funzioni e assicurare unitarietà nella programmazione della ricerca informativa e nell’analisi e nelle attività operative di AISE e AISI
  • l’AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) cui spetta cercare ed elaborare le informazioni utili alla difesa dell’indipendenza, integrità e sicurezza della Repubblica dalle minacce provenienti dall’estero
  • l’AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna) cui spettano compiti analoghi a quelli dell’AISE ma in direzione della sicurezza interna a fronte di minacce, attività eversive e ogni forma di aggressione criminale o terroristica.

 

Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza

L’attività di intelligence si snoda in tre fasi essenziali:

  • acquisizione delle notizie, cioè la ricerca, raccolta e valutazione di dati acquisibili sia mediante contatti di tipo personale che ricorrendo ad apparecchiature elettroniche; si inseriscono in questa area di attività le seguenti tecniche di raccolta di informazioni:
  • OSINT (open source intelligence): analisi di fonti aperte;
  • IMINT (imagery intelligence): analisi di fotografie aeree o satellitari;
  • HUMINT (human intelligence): contatti interpersonali;
  • SIGINT (signal intelligence): intercettazione e analisi di segnali tra persone e tra macchine;
  • TECHINT (technical intelligence): raccolta di dati su armi e equipaggiamenti militari;
  • MASINT (measurement and signature intelligence): raccolta di informazioni non classificabili nelle precedenti categorie;
  • gestione dell’informazione, cioè la fase analitica che trasforma i dati informativi grezzi in conoscenze significative e articolate;
  • comunicazione all’Autorità di governo (ed alle altre amministrazioni pubbliche interessate), cioè il trasferimento a queste di informazioni, resoconti, rapporti e analisi utili in relazione alle loro competenze in materia di sicurezza.

È dunque comunicazione di servizio qualunque scambio di dati attinenti a questi tre compiti essenziali d’istituto cui prenda parte un appartenente al DIS, all’AISI o all’AISE.

 

Segreto di Stato

È un vincolo, attualmente disciplinato dalla Legge 124/2007 e successive modifiche, la cui apposizione, conferma e opposizione spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri e può riguardare atti, documenti, notizie, attività, cose e luoghi la cui conoscenza non autorizzata può danneggiare gravemente gli interessi fondamentali dello Stato.

Il segreto di Stato non può riguardare informazioni relative a fatti eversivi dell’ordine costituzionale o concernenti terrorismo, delitti di strage, associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale di tipo politico-mafioso.

La sua durata non può eccedere 15 anni ma questo termine può essere prorogato fino a 30 anni dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il premier è tenuto a motivare l’opposizione e la conferma del segreto di Stato e a riferire al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica i casi di conferma dell’opposizione del segreto.

 

Condizioni per l’avvio della procedura

La procedura di cui si parla presuppone che siano state intercettate comunicazioni di servizio di membri dell’intelligence.

Se si verifica una situazione del genere, l’AG deve disporre immediatamente la secretazione dei documenti, supporti e atti che concernono quelle comunicazioni.

Può ovviamente accadere che lo status speciale del comunicante non sia noto o non sia immediatamente percepibile. In tal caso, l’obbligo di secretazione e custodia non può che decorrere dal momento in cui quello status diventi noto.

Va poi evidenziato che il successivo obbligo di trasmissione della documentazione al Presidente del Consiglio dei ministri non è altrettanto immediato poiché decorre dalla data in cui sono terminate le intercettazioni.

 

Effetti dell’opposizione (e della conferma) del segreto di Stato nei rapporti col giudizio penale

Il segreto di Stato, se opposto e confermato, impedisce all’AG l’acquisizione e l’uso delle notizie che ne formano oggetto.

L’AG può comunque sollevare conflitto di attribuzione dinanzi la Corte costituzionale i cui vari esiti determinano gli effetti descritti dall’art. 270 bis comma 7.

È in ogni caso assicurata la facoltà di procedere ma, in costanza di segreto di Stato, è consentita solo in base ad elementi non coperti da questo.

 

Uso provvisorio dei risultati delle intercettazioni

Le autorità giudiziarie possono servirsi delle informazioni derivanti dalle comunicazioni dei membri dell’intelligence anche prima della risposta del premier, ma esclusivamente a fronte del pericolo di inquinamento delle prove o di fuga oppure per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

È comunque problematico il caso in cui, dopo l’utilizzazione interinale delle informazioni, intervenga l’opposizione del segreto di Stato. Si determinerebbe in questo caso una inutilizzabilità sopravvenuta che dovrebbe verosimilmente impedire la protrazione dell’uso delle comunicazioni protette dal segreto.

L’utilizzazione delle comunicazioni non può comunque prescindere dalla speciale causa di giustificazione applicabile all’attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

Essa è prevista dall’art. 17 comma 1 della L. 124/2007 e determina la non punibilità del personale dei servizi che tenga comportamenti di reato che siano stati specificamente autorizzati in quanto indispensabili per le finalità istituzionali.

Lo stesso articolo dettaglia rigorosamente i limiti e le condizioni cui è sottoposta la causa di giustificazione.

È bene evidenziare che le garanzie funzionali concesse da questa norma sono state ampliate dal DL 7/2015 contenente misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale.

L’ampliamento è stato concesso a termine.