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Art. 305 - Proroga della custodia cautelare

1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell’imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l’espletamento della perizia. La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore. L’ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste dall’articolo 311.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero può altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi, o a nuove indagini disposte ai sensi dell’articolo 415-bis, comma 4, rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310. La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall’articolo 303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la metà.

Rassegna giurisprudenziale

Proroga della custodia cautelare (art. 305)

La proroga dei termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi del secondo comma dell’art. 305 è, invero, istituto di carattere eccezionale, che può essere attivato solo quando ricorrano simultaneamente i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità, della indispensabilità della protrazione della custodia affinché detti accertamenti (anche in termini di completamento del momento valutativo della fonte di prova) possano essere condotti.

L’obbligo di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni comporta, quanto all’ultimo degli elementi indicati, che il giudice indichi espressamente le ragioni per le quali gli accertamenti devono essere condotti nel permanere della custodia cautelare dell’indagato (SU, 33541/2001).

La proroga dei termini di custodia cautelare è un istituto di carattere eccezionale, subordinato alla permanenza di esigenze cautelari, connotate dal requisito della gravità, ed alla necessità di effettuare o completare accertamenti non esauribili nei termini ordinari a causa della loro particolare complessità e che l’avvenuta emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall’art. 415 bis, così come non impedisce l’espletamento di ulteriori indagini entro i termini di durata fissati dalla legge o prorogati dal giudice, non impedisce neppure che possa essere avanzata richiesta di proroga dei termini di durata della custodia cautelare, ai sensi dell’art. 305, comma secondo (Sez. 2, 23087/2018).

La richiesta di proroga della custodia cautelare, ai sensi dell’art. 305, comma 2, non è preclusa dalla richiesta di rinvio a giudizio del PM, in quanto detta richiesta, da un lato, non determina la indefettibile chiusura delle indagini preliminari e, dall’altro, non ha alcuna incidenza ai fini della scansione delle fasi in relazione alle quali sono contemplati i termini di durata massima della custodia (Sez. 5, 3835/2017).

A norma dell’art. 305, comma 2, il giudice, prima di provvedere sulla richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare, ha l’obbligo di sentire il PM e il difensore, ma non la parte personalmente, non essendo questa annoverata tra i soggetti che la norma indica quali contraddittori necessari.

Invero nel procedimento incidentale “de quo” ciò che acquista decisivo rilievo è l’aspetto della difesa tecnica, per cui nessun avviso dell’udienza deve essere dato all’indagato.

Tale disposizione risponde ai principi di ragionevolezza poiché le questioni dedotte attengono esclusivamente alla sfera della difesa tecnica e, quindi, a facoltà esercitabili dal solo difensore, del tutto diverse da questioni attinenti al fatto contestato, in relazione alle quali è imprescindibile il diritto all’autodifesa dell’indagato.

La omessa previsione dell’intervento dell’indagato o imputato nella norma in questione non è, pertanto, frutto di una dimenticanza del legislatore, ma di una scelta discrezionale dovuta alla natura tecnico-giuridica del provvedimento (Sez. 6, 49270/2017).