x

x

Art. 306 - Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure

1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del presente titolo, il giudice dispone con ordinanza l’immediata liberazione della persona sottoposta alla misura.

2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure medesime.

Rassegna giurisprudenziale

Provvedimenti conseguenti all’estinzione delle misure (art. 306)

Esulano dall’ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o comunque invalidità dell’interrogatorio previsto dall’art. 294, le quali, inerendo a vicende che prescindono del tutto dall’ordinanza oggetto di gravame, si risolvono in vizi processuali che non possono inficiare l’intrinseca legittimità di quest’ultima (alla cui verifica soltanto è legittimato il giudice del riesame), ma, operando sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l’estinzione automatica che deve essere disposta all’esito di un distinto subprocedimento (come detto, con l’ordinanza specificamente prevista dall’art. 306, appellabile ex art. 310 (Sez. 6, 6761/2013).

Esula dall’ambito del giudizio di riesame la questione relativa all’inefficacia sopravvenuta dell’ordinanza di custodia cautelare in quanto tale vizio processuale non intacca l’intrinseca legittimità dell’ordinanza, ma agisce sul piano dell’efficacia della misura cautelare. Tale questione va, pertanto, proposta al GIP con istanza di scarcerazione ex art. 306 e successivamente, ove occorra con l’impugnazione, ex art. 310 al Tribunale de libertate in funzione di giudice d’appello contro il provvedimento reiettivo del GIP (Sez. 6, 48640/2015).