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Art. 304 - Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare

1. I termini previsti dall’articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell’allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall’articolo 544, commi 2 e 3;

c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l’udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall’articolo 544, commi 2 e 3.

2. I termini previsti dall’articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310.

4. I termini previsti dall’articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310, se l’udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall’articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell’ulteriore termine previsto dall’articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis) e i termini aumentati della metà previsti dall’articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell’ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b).

Rassegna giurisprudenziale

Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare (art. 304)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 2-bis della L. 146/1990 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge), nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati – adottato in data 4 aprile 2007 dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA) e da altre associazioni categoriali (UCPI, ANF, AIGA, UNCC), valutato idoneo dalla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 2008 – nel regolare, all’art. 4, comma 1, lettera b), l’astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell’imputato (Corte costituzionale, sentenza 180/2018).

Termini coperti dall’ordinanza di sospensione

Le cause di sospensione dei termini di cui all’art. 304 operano non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche per il termine di durata complessiva della misura, previsto dal comma 4 dell’art. 303; fermo restando il limite assoluto di cui al comma 6 del seguente art. 304 (limite pari al termine complessivo, aumentato della metà, o, se più favorevole, corrispondente ai due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza) (Sez. 1, 17454/2018).

Vizi dell’ordinanza di sospensione

L’ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento è affetta da nullità generale a regime intermedio quando venga adottata senza consentire il contraddittorio con la difesa, con conseguente necessità per la parte che vi assiste di eccepirla, al più tardi, immediatamente dopo il suo compimento, in applicazione del disposto di cui all’art. 182, comma secondo (Sez. 6, 24957/2018).

Recupero della parte di termine non maturato

L’art. 304 nel prevedere la sospensione dei termini della durata massima della custodia cautelare, fa riferimento senza distinzione ai termini previsti dal precedente art. 303 e quindi anche al comma 1 lett. b) n. 3-bis che disciplina il particolare meccanismo di “recupero” in questione che lungi dal prevedere un aumento assoluto dei termini complessivi dì custodia cautelare per i particolari delitti ai quali si riferisce, determina una redistribuzione flessibile dei termini di fase (Sez. 4, 30367/2015).

Momento di adozione dell’ordinanza di sospensione

L’ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare può essere adottata in ogni momento del dibattimento, anche dopo che sia stata respinta analoga richiesta, purché sia adeguatamente motivata in base ad una valutazione ex ante del futuro svolgimento del processo e della sua particolare complessità (Sez. 2, 30402/2018).

Giudizio complesso

Deve ritenersi adeguatamente motivata l’ordinanza con cui il giudice d’appello nel disporre, sulla base dell’art. 304 comma 2, la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per la complessità del dibattimento, faccia riferimento al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonché alla qualità e natura delle questioni da esaminare.

La complessità prescinde dal numero degli imputati, ma appare vieppiù configurabile qualora quest’ultimo sia elevato, molteplici siano le imputazioni ed a ciò si aggiunga la peculiare qualità delle questioni da trattare come in tema di criminalità organizzata (Sez. 2, 30402/2018).

Il giudizio di complessità, ex art. 304, che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all’attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell’attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

È correttamente motivata l’ordinanza di sospensione dei termini che fonda la valutazione di complessità del procedimento alla luce della struttura delle imputazioni, del numero degli imputati e di quello assai elevato di testimoni indicati nelle rispettive liste, nonché della necessità di trascrivere un rilevante numero di conversazioni intercettate (Sez. 2, 30402/2018).

Ai fini dell’apprezzamento di complessità, da riferire al dibattimento nella sua interezza, e non alle posizioni dei singoli imputati, possono rilevare la sopravvenienza di nuove difficoltà tecniche che si innestano su una attività istruttoria già complessa (ad esempio, il danneggiamento di un supporto informativo relativo alla trascrizione di conversazioni intercettate), caratterizzata da molteplicità, lunghezza e difficile intellegibilità), ovvero ostacoli di natura logistica, riguardanti l’organizzazione dei mezzi e delle strutture necessarie per lo svolgimento del dibattimento (Sez. 6, 21745/2018).

Impedimento e richieste di rinvio del difensore

La materia della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare è disciplinata dall’art. 304 del codice di rito che distingue ipotesi di sospensione obbligatoria (comma 1) da altre facoltative (comma 2) demandate alla valutazione discrezionale del giudice.

Tra le prime devono essere evidenziate, per la parte che qui interessa, quelle previste alle lettere a e b del citato comma 1: - lett. a: «nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa» - lett. b: «nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell’allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati».

Le due previsioni, pur determinando entrambe la sospensione obbligatoria dei termini cautelari, si differenziano, tra loro, per i presupposti legittimanti il rinvio dell’udienza.

I casi previsti dalla lett. a concernono situazioni di impedimento del difensore o dell’imputato o semplici richieste di rinvio dell’udienza provenienti da questi ultimi, demandate alla discrezionale valutazione dati giudice.

Le ipotesi di cui alla lett. b si riferiscono, invece, a situazioni di oggettiva assenza del difensore dall’udienza tale da rendere l’imputato privo di assistenza.

Alla distinzione il legislatore ha inteso conferire rilevanza nel computo dei termini di durata massima della custodia cautelare fissati al comma 6, rispetto ai quali il comma 7 prevede che «non si tiene conto [soltanto] dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b)».

Ne consegue, con specifico riferimento alla posizione del difensore, che, nel caso di rinvio per suo impedimento o semplice richiesta, la sospensione dei termini cautelari non incide sul computo dei termini di durata massima della misura; viceversa nel caso di assenza del difensore (per mancata presentazione, allontanamento o non partecipazione) il periodo di sospensione si aggiunge a quelli di durata massima.

Sulla base di questi dati normativi di riferimento, la giurisprudenza di legittimità (SU, 40187/2014) ritiene che, nel caso di rinvio dell’udienza per l’adesione del difensore alla astensione proclamata dagli organismi di rappresentanza della categoria, operi la sospensione dei relativi termini, ai sensi della lett. b e non della lett. a dell’art. 304.

Ciò in quanto la mancata partecipazione del difensore a seguito di dichiarazione di astensione dalle udienze non è dovuta ad un impedimento, ma all’esercizio di un diritto costituzionale, che il giudice deve riconoscere e garantire, purché avvenga nel rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti dalle specifiche norme che lo regolano.

In altri termini, la legittimazione al rinvio nel caso di astensione è frutto del bilanciamento tra il diritto di rilievo costituzionale del difensore di aderire alla protesta di categoria e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, ampiamente soddisfatti dalla operatività della sospensione del corso della prescrizione e dei termini cautelari, ai sensi dell’art. 304, comma 1, lett. b). per l’intero periodo compreso tra l’udienza rinviata per l’astensione e quella successiva.

Il concetto di “impedimento a comparire” risulta chiaramente incompatibile con una condotta (quella di non intervenire all’udienza in forza dell’adesione alla proclamata astensione dalle udienze) non imposta da eventi o cause esterne ma frutto della libera volontà di scelta del professionista interessato che rende così privo di assistenza l’imputato (Sez. 1, 22289/2018).

In tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore, l’altro ad esigenze di acquisizione della prova (art. 304, comma 1, lett. a), la predominante valenza di quest’ultima preclude l’operatività del disposto dell’art. 159 e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione (Sez. 2, 50046/2018).

La tesi secondo cui il termine di fase potrebbe essere sospeso anche per la contemporanea presenza, accanto al legittimo impedimento dell’imputato, di ulteriori situazioni che abbiano giustificato il rinvio del procedimento, si pone in contrasto con il principio che consente l’adozione di misure processuali sfavorevoli all’imputato soltanto quando siano allo stesso riferibili (Sez. 1, 37181/2019).

Ordinanza di sospensione in pendenza dei termini per la redazione della motivazione della sentenza

L’ordinanza di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, in pendenza dei termini per la redazione della motivazione della sentenza, può essere disposta de plano e, pertanto, essere adottata in assenza di contraddittorio, trattandosi di un caso di sospensione obbligatoria - prevista dall’art. 304, comma 1, lett. c) e c-bis), - il cui pronunziato ha natura dichiarativa. In quanto tale, non esige altra motivazione che il richiamo al combinato disposto degli artt. 304, comma 1, lett. c) e c-bis) e 544, comma 3.

La determinazione dei tempi necessari per la redazione della sentenza è infatti rimessa all’esclusiva valutazione del giudice e le parti non possono in alcun modo interloquire, sicché la decisione non è sindacabile né modificabile, con la conseguenza di dover ritenere sostanzialmente inutile anche il contraddittorio differito (posto che l’ordinanza di sospensione è impugnabile mediante appello ex art. 310).

Non vi è poi alcuna analogia, con il provvedimento previsto dall’art. 304, commi 2 e 3, concernente la complessità del dibattimento e avente natura discrezionale (adottabile solo su richiesta del PM e previa interlocuzione delle parti), né, infine, vi è alcuna disposizione normativa che preveda espressamente le forme e le modalità della camera di consiglio per l’adozione dell’ordinanza in questione (Sez. 4, 31664/2018).

In senso contrario: il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in pendenza dei termini di deposito della sentenza fissati dal giudice a norma dell’art. 544, comma 3, quantunque imposto dalla legge, non può essere adottato ex officio, ma va disposto, a pena di nullità a regime intermedio dell’ordinanza di sospensione, nel contraddittorio delle parti, al fine di consentire loro la verifica della particolare complessità della motivazione, che è presupposto di natura discrezionale della sospensione stessa (Sez. 3, 33876/2006).

Il contrasto è stato risolto da SU, 27361/2011, in senso favorevole al primo dei due orientamenti.

Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare, adottato nella fase del giudizio per il tempo necessario alla redazione della motivazione della sentenza, ricomprende anche il periodo di proroga del termine per il deposito della motivazione concesso ai sensi dell’art. 154, comma 4-bis, Att. ancorché quest’ultimo provvedimento non sia stato comunicato alle parti ed a condizione che l’ordinanza di cui all’art. 304, comma primo, lett. c) sia stata adottata prima della scadenza del termine di durata della misura cautelare (Sez. 6, 29150/2017).

Nell’ipotesi in cui sia stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio ex art. 304, comma 1, lett. c), durante la pendenza dei termini previsti dall’art. 544, commi 2 e 3, deve farsi riferimento, ai fini della ripresa della decorrenza dei termini di fase, alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza (SU, 33217/2016).

Ordinanza di sospensione nel giudizio abbreviato

Il giudizio di complessità, ex art. 304, comma 2  che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare anche nel caso di giudizio abbreviato  ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all’attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell’attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

Del resto, proprio la previsione letterale dell’articolo 304 (per cui è possibile disporre tale sospensione nel contesto di un giudizio abbreviato) appare essere elemento atto dimostrare che la detta sospensione può derivare da complessità che prescindono dallo svolgimento di attività istruttoria, in tale rito del tutto eventuale, e comunque esplicitamente connesso a un giudizio di economia processuale (Sez. 2, 17768/2017).

Valutazioni del giudice dell’appello cautelare

Le ordinanze del giudice d’appello cautelare non violano il limite del “devoluto” per il solo fatto di aver confermato il provvedimento di sospensione dei termini sulla scorta di una valutazione fondata su un termine di scadenza diverso da quello supposto nel provvedimento impugnato.

Quel che rileva, infatti, è la valutazione della correttezza della diagnosi dei presupposti richiesti per la adozione della ordinanza di cui all’art. 304 comma 2 e della prognosi relativa all’incidenza temporale della complessità del processo, questioni che sono oggetto dei rilievi proposti dai ricorrenti con il secondo motivo di ricorso (Sez. 2, 30402/2018).

Disciplina emergenziale per il contrasto al Covid-19

In tema di “contestazioni a catena”, la sospensione dei termini di custodia cautelare conseguente all’applicazione della disciplina emergenziale di cui al DL 83/2020, convertito con modificazioni nella L. 27/2020, in relazione alla misura adottata per prima opera anche con riferimento ai termini, decorrenti dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza, relativi alla misura adottata con la seconda ordinanza (fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che il procedimento de quo rientrasse tra quelli “ad urgenza relativa”, da trattare cioè solo ad istanza di parte e che pertanto i relativi termini processuali, tra cui quelli di custodia, risultassero sospesi ex lege dal 9 marzo 2020 fino alla data in cui il ricorrente aveva manifestato la propria volontà di trattare il primo procedimento, con la conseguenza che, in applicazione del principio enunciato, tale periodo di sospensione risultava applicabile anche alla misura retrodatata, il cui termine di fase non risultava quindi ancora scaduto alla data di emissione del decreto di giudizio immediato del secondo procedimento) (Sez. 2, 11165/2021).