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Art. 234 - Prova documentale

1. È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

2. Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.

3. È vietata l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.

Rassegna giurisprudenziale

Prova documentale (art. 234)

Nessuna norma processuale richiede la certificazione ufficiale di conformità per l’efficacia probatoria delle copie fotostatiche; al contrario, vige nel nostro sistema processuale il principio di libertà della prova sia per i fatti-reato sia per gli atti del processo, come può evincersi dall’art. 234 e dalla stessa direttiva n. 1 della legge delega per il nuovo codice di rito, che stabilisce la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale; sicché la copia di un documento, quando sia idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti, ha valore probatorio anche al di fuori del caso di impossibilità di recupero dell’originale (Sez. 5, 15461/2018).

L’inosservanza dell’art. 234 non è sanzionata a pena di inutilizzabilità non essendo previsto alcun specifico divieto normativo all’acquisizione di prove documentali in copia fotostatica (Sez. 2, 5045/2018).

Nel consentire l’acquisizione nel processo come prove documentali di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo, l’art. 234 identifica e definisce il documento, così come precisato nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice, «in ragione della sua attitudine a rappresentare» e «ciò senza discriminare tra i diversi mezzi di rappresentazione e le differenti realtà “rappresentate” e, in particolare, senza operare una distinzione, quale quella adombrata nell’ordinanza di rinvio, tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazioni (Sez. 5, 23617/2018).

Le dichiarazioni accusatorie contenute in un documento manoscritto proveniente dall’imputato, spontaneamente esibito al giudice durante l’interrogatorio sono acquisibili come documento ai sensi dell’art. 234 (Sez.  14314/2018).

I messaggi “WhatsApp” e gli “SMSconservati nella memoria di un telefono cellulare sottoposto a sequestro, hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 , sicchè la loro acquisizione non costituisce attività di intercettazione disciplinata dagli artt. 266 e ss., atteso che quest’ultima esige la captazione di un flusso di comunicazioni in atto ed è, pertanto, attività diversa dall’acquisizione “ex post” del dato conservato nella memoria dell’apparecchio telefonico che documenta flussi già avvenuti (Sez. 2, 38015/2018).

I messaggi di posta elettronica memorizzati nelle cartelle dell'account o nel computer del mittente ovvero del destinatario, costituiscono meri documenti informatici intesi in senso "statico", dunque acquisibili ai sensi dell'art. 234 c.p.p., dovendo escludere che si possa parlare di documentazione relativa a “flussi informatici”: termine quest'ultimo che, attenendo ad una trasmissione in atto, indica in una concezione "dinamica" lo scambio di comunicazioni che avviene in maniera telematica o informatica tra apparecchi posti a distanza, che, in quanto tale, soggiace alla diversa e più rigorosa disciplina processuale delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni (Sez. 6, 12975/2020).

I messaggi di posta elettronica non inviati dall’utente, ma salvati nella cartella “bozze” del proprio account o in apposito spazio virtuale (come Dropbox o Google Drive), accessibili solo digitando nome utente e password, costituiscono dei documenti informatici, ai sensi dell’art. 234, che possono essere sequestrati nel luogo ove avviene l’accesso da parte dell’utente attraverso l’inserimento della password, indipendentemente dalla localizzazione all’estero del provider, dovendosi escludere che si tratti di corrispondenza, soggetta alla disciplina di cui all’artt. 254, o di dati informatici detenuti dal provider, sequestrabili nell’ambito della procedura prevista dall’art. 254-bis (Sez. 4, 46968/2017).

La registrazione della conversazione effettuata da uno degli interlocutori all’insaputa dell’altro non è classificabile come intercettazione, ma rappresenta una modalità di documentazione dei contenuti della conversazione, già nella disponibilità di chi effettua la documentazione e potenzialmente riversabile nel processo attraverso la testimonianza.

L’acquisizione al processo della documentazione fonica del colloquio può avvenire attraverso il meccanismo di cui all’art. 234 comma 1, che qualifica come documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo (Sez. 2, 31693/2018).

La relazione del curatore fallimentare, diretta al giudice delegato, può essere acquisita al dibattimento ai sensi dell’art. 234 (Sez. 1, 29537/2018).

Gli accertamenti effettuati nella diversa sede amministrativa in tempi successivi alla scadenza del termine delle indagini preliminari hanno autonoma natura documentale e sono pertanto acquisibili ai sensi dell’art. 234 quali prove dei fatti oggettivi in essi rappresentati; caratteristiche, queste, alle quali sono assimilabili quelle degli atti della procedura fallimentare acquisiti nel procedimento penale per reati di bancarotta (Sez. 5, 20824/2018).

In tema di prova documentale, le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società (Sez. 5, 8707/2018).

I rilievi fotografici riproducenti quanto i funzionari dello Stato o di altri enti pubblici hanno rilevato nel corso di verifiche ispettive o amministrative devono ritenersi prove documentali ex art. 234, acquisibili al fascicolo per il dibattimento, e non invece accertamenti tecnici irripetibili da compiere nel rispetto delle garanzie difensive (Sez. 3, 23208/2018).

Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza o dai funzionari degli uffici finanziari è un atto amministrativo extraprocessuale come tale acquisibile ed utilizzabile ex art. 234 (Sez. 3, 7009/2018). Il medesimo principio è confermato da Sez. 3, 52853/2018 in cui si precisa peraltro che non sussiste il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di PG di cui all’art. 195 comma 4 con riguardo alle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale durante l’inchiesta amministrativa dallo stesso effettuata anteriormente al procedimento penale difettando, in tal caso, il necessario presupposto soggettivo della qualifica di agente od ufficiale di PG.

La videoripresa dei movimenti dell’imputato sul luogo in cui è commesso il reato è un documento compreso nella previsione dell’art. 234 (Sez. 1, 22856/2018).

Le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell’ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei documenti di cui all’art. 234. Esse, pertanto, non possono essere considerate prove atipiche ex art. 189, ma, in quanto prove documentali, possono essere utilizzate come tali nel processo (Sez. 2, 4361/2018).

La pellicola cinematografica contenente la rappresentazione di un fatto va ritenuta prova documentale avente requisiti particolari, trattandosi di un documento figurativo (non caratterizzato, cioè, dalla scrittura, bensì, di norma, dalle immagini in quanto contenente la descrizione - testimonianza di un fatto) e diretto, perché dà la descrizione immediata degli avvenimenti (Sez. 1, 7398/2018). Lo stesso principio si applica a un DVD contenente un filmato girato da un privato (Sez. 6, 50747/2017).

I rilievi fotografici rappresentativi dello stato dei luoghi, nozione rientrante nella categoria delle “cose” contemplata dall’art. 234, comma 1, rientrano a pieno titolo nelle prove documentali che, avendo contenuto figurativo, non costituito cioè dalla scrittura, bensì dalle immagini, costituiscono di per sé piena prova che può esser sempre acquisita, e sulla quale il giudice può validamente fondare il proprio convincimento.

La loro provenienza, non richiedendo alcuna sottoscrizione a differenza dei documenti dichiarativi, è logicamente ascrivibile alla stessa parte che le produce (Sez. 3, 19139/2018).

La missiva di un consolato che riporta notizie sull’autenticità di un passaporto è un documento ex art. 234 (Sez. 5, 20478/2018).

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 186 CDS, per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo la utilizzabilità del referto medico relativo al ricovero in ospedale a seguito di incidente stradale, discende dal fatto che si tratta di un documento che, a norma dell’articolo 234, può valere come prova nel processo, per il principio del libero convincimento e per l’assenza di prove legali (Sez. 4, 53288/2017).

L'ordinanza di custodia cautelare emessa in un procedimento penale diverso, in quanto documento equiparabile alla sentenza pronunciata in un distinto procedimento ancora non passata in giudicato, pur potendo essere legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio delle parti, può essere utilizzata come prova limitatamente alla esistenza della decisione e delle vicende processuali in essa rappresentate e non anche ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti, posto che l'art. 238-bis riconosce tale valore probatorio solo alla sentenza irrevocabile (Sez. 3, 8505/2021).

Le sentenze emesse in altri processi possono essere acquisite, nel necessario contraddittorio delle parti, pur in assenza di passaggio in giudicato e possono essere utilizzate come prova, limitatamente all’esistenza della decisione ed alle vicende processuali in esse rappresentate ma non ai fini della valutazione delle prove già resa e della ricostruzione dei fatti in esse accertati (Sez. 5, 43957/2017).

In tema di formazione del fascicolo del dibattimento, il consenso alla richiesta della controparte di acquisizione allo stesso di atti contenuti nel fascicolo del PM, ovvero della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva, può essere espresso tacitamente attraverso l’assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria (Sez. 5, 21800/2017).