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Art. 234-bis - Acquisizione di documenti e dati informatici

1. È sempre consentita l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest’ultimo caso, del legittimo titolare.

Rassegna giurisprudenziale

Acquisizione di documenti e dati informatici (art. 234-bis)

L'acquisizione della messaggistica, scambiata mediante sistema BlackBerry, non necessita di rogatoria internazionale quando le comunicazioni sono avvenute in Italia o attraverso un terminale presente sul suolo nazionale, a nulla rilevando che per "decriptare" i dati indentificativi associati ai codici PIN occorra ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero. Invero, se la collaborazione è spontaneamente prestata, non si rende necessario il ricorso alla rogatoria
internazionale per l'acquisizione dei dati telematici: e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 234-bis (Sez. 6, 18907/2021).

La definizione di dato informatico è contenuta nell’art. 1 della Convenzione di Budapest del 23.11.2001, ratificata dall’Italia con la L. 48/2008. Il testo della norma, tradotto in italiano dall’originaria versione in inglese, è il seguente: “dato informatico significa qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in una forma adatta ad essere elaborata in un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire a un sistema informatico di svolgere una funzione”. A sua volta l’art. 1 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) contiene due ulteriori definizioni: a) copia informatica di documento informatico: è tale il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; b) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario. 

È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che abbia disposto la restituzione al ricorrente degli originali dei documenti e dei supporti informatici sottoposti a sequestro probatorio previa estrazione di copia, in quanto avverso di essa, che costituisce provvedimento autonomo rispetto al decreto di sequestro, non è ammissibile alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni (Sez. 3, 27503/2014).

In senso contrario: È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (SU, 40963/2017).

In tema di sequestro probatorio, la restituzione, previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, dei beni materiali (server, computer e “hard disk”) coercitivamente acquisiti per effettuare le operazioni di trasferimento dei dati, non comporta il venir meno del vincolo, con la conseguenza che permane l’interesse a richiedere il controllo giurisdizionale sulla legittimità del sequestro al competente tribunale del riesame (Sez. 5, 25527/2017).