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Art. 243 - Rilascio di copie

1. Quando dispone l’acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell’articolo 116.

Rassegna giurisprudenziale

Rilascio di copie (art. 243)

Poiché l’accesso agli atti è previsto come disposizione di carattere generale in favore di chiunque vi abbia interesse (art. 116), e poiché gli atti di indagine sono coperti dal segreto, a norma dell’art. 329, fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza, non v’è ragione per precludere al difensore il diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi (Sez. 6, 26929/2018).

I difensori devono avere il diritto incondizionato ad accedere, su loro istanza, alle registrazioni poste a base della richiesta del PM e non presentate a corredo di quest’ultima, in quanto sostituite dalle trascrizioni, anche sommarie, effettuate dalla PG; il diritto all’accesso implica, come naturale conseguenza, quello di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni medesime”.

Il conseguimento di tale diritto non può essere assicurato con il ricorso all’art. 116, giacché la suddetta norma, vista congiuntamente all’art. 43 Att., non attribuisce un diritto incondizionato alla parte interessata ad ottenere copia degli atti, ma solo una mera possibilità. Il diritto della difesa di conoscere le registrazioni poste a base del provvedimento eseguito ha natura incondizionata in quanto il relativo esercizio è preordinato allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali (Sez. 2, 39491/2014).