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Art. 242 - Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni

1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione.

2. Quando è acquisita una registrazione Sunshine, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 268, comma 7.

Rassegna giurisprudenziale

Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni (art. 242)

L’obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento davanti all’AG che procede, mentre per quelli già formati, che vengono acquisiti al processo, si applica la disciplina dettata dagli artt. 143, comma 2 e 242, comma 1, con la conseguenza che la loro traduzione è obbligatoria solo se l’utilizzazione di essi possa pregiudicare i diritti di difesa dell’imputato e sempre che quest’ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata commutazione linguistica (Sez. 2, 18957/2017).

In tema di omessa traduzione degli atti redatti in lingua straniera soccorre l’art. 242 comma 1 che, nel richiamare l’art. 143 che disciplina le modalità di traduzione, consente comunque al giudice di acquisire il documento non tradotto provvedendo alla sua traduzione solo quando essa sia necessaria alla comprensione dell’atto.

Posto che la nomina di un interprete all’imputato o indagato straniero, in quanto subordinata al concreto accertamento della mancata conoscenza della lingua italiana, costituisce, non già un atto dovuto, ma un obbligo eventualmente derivante da un accertamento di fatto, ne consegue che la mancata nomina dell’interprete rientra non già nel novero delle nullità assolute ex art. 179 ma di quelle relative (tertium genus tra le nullità assolute e quelle di ordine generale), soggette pertanto alle disposizioni di cui agli artt. 181, 182 e 183 (Sez. 3, 5235/2017).

L’art. 242 prevede che il giudice proceda alla traduzione del documento che, redatto in lingua straniera, sia acquisito agli atti del processo, solo nel caso in cui ciò sia necessario alla sua comprensione (Sez. 2, 32717/2016).

La registrazione contenuta nel telefono mobile, essendo assimilabile ad un nastro magnetofonico, va considerata, ai sensi dell’art. 234 comma 1, un documento, sicché non sussiste a carico del giudice alcun obbligo di procedere sempre e comunque alla relativa trascrizione, che potrà essere disposta con le forme previste dall’art. 268, comma 7, solo ove egli, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, lo ritenga necessario, giusto il disposto dell’art. 242 comma 2 (Sez. 5, 726/2013).