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Art. 241 - Documenti falsi

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 537, il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.

Rassegna giurisprudenziale

Documenti falsi (art. 241)

Dal combinato disposto dell’art. 241 e 425 comma 2, emerge l’esistenza, nell’ordinamento processuale, di un principio che impone al giudice la declaratoria della falsità di atti o documenti, quando essa sia accertata sulla base degli atti, anche a seguito di proscioglimento in esito all’udienza preliminare.

E ciò in quanto non può ipotizzarsi che un’eventuale sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato renda esente da sanzione quegli atti o documenti la cui falsità risulti dall’accertamento del fatto-reato in ordine al quale viene emessa la pronunzia.

Inoltre, mentre nel caso in cui dal giudizio di cognizione scaturisca una sentenza di condanna la declaratoria del falso documentale ne discende automaticamente e necessariamente, quale conseguenza della accertata consumazione del reato, altrettanto non è a dirsi nella contraria ipotesi in cui il giudizio si sia concluso con un proscioglimento.

In tal caso, infatti, la pronuncia accessoria può essere emessa soltanto se la falsità sia stata motivatamente accertata in esito al processo così concluso: se così non fosse, la rimozione degli effetti giuridici dell’atto – o documento – conseguirebbe alla mera allegazione da parte dell’accusa, senza un controllo sulla fondatezza di essa, in contrasto coi più basilari principi che regolano la giurisdizione (Sez. 5, 21402/2015).