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Art. 236 - Documenti relativi al giudizio sulla personalità

1. E’ consentita l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale , della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute, ai fini del giudizio sulla personalità dell’imputato o della persona offesa dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa.

2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilità di un testimone.

Rassegna giurisprudenziale

Documenti relativi al giudizio sulla personalità (art. 236)

L’art. 236 statuisce l’utilizzo di documenti al solo fine «del giudizio di personalità dell’imputato, o della persona offesa del reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa», ovvero «al fine di valutare la credibilità di un testimone».

Trattandosi di norma eccezionale, la previsione è tuttavia di stretta interpretazione, sicché può essere riferita esclusivamente alla tipologia di documenti prevista dalla norma: i certificati del casellario giudiziale, la documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianze, le sentenze irrevocabile di qualunque giudice italiano e le sentenze straniere riconosciute.

Si deve pertanto escludere che, nel produrre in giudizio documenti di diversa natura, la parte che lo faccia – o il giudice che li acquisisca – ne limiti arbitrariamente l’utilizzo al solo fine del giudizio sulla personalità.

Laddove il documento sia acquisito, esso è dunque pienamente utilizzabile, a meno che, appunto, trattisi dei particolari documenti di cui alla disposizione da ultimo citata, altrimenti neppure acquisibili (salvo che per le sentenze irrevocabile, giusta la previsione di cui all’art 238-bis).

La conclusione non muta laddove si tratti di giudizio abbreviato c.d. condizionato: nel prevedere che l’imputato possa subordinare la richiesta del rito speciale ad una «integrazione probatoria», l’art 438, comma 5 fa evidentemente riferimento alle prove acquisibili secondo le regole generali del codice di rito, senza possibilità di condizionarne l’utilizzo a certi, limitati, fini.

La “condizione” cui la richiesta del rito abbreviato è (e può essere) subordinata, invero, è la sola acquisizione di elementi di prova secondo le regole di cui agli artt. 187 e ss., non già la loro (parziale e limitata) utilizzabilità a certi fini, difformemente dalle regole di legge (Sez. 3, 24320/2018).

È corretta l’acquisizione del certificato penale aggiornato che, oltre ad essere consentito anche nel giudizio abbreviato, rappresenta finanche un dovere del giudice per la necessaria verifica dell’attualità della situazione giudiziaria dell’imputato e la valutazione della sua personalità ai fini della determinazione della pena (Sez. 4, 48532/2013).