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Art. 237 - Acquisizione di documenti provenienti dall’imputato

1. È consentita l’acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall’imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.

Rassegna giurisprudenziale

Acquisizione di documenti provenienti dall’imputato (art. 237)

Un memoriale scritto proveniente da un indagato è utilizzabile anche nei confronti di altri indagati perché tale tipo di atto costituisce prova documentale, che riceve una espressa e specifica disciplina a norma dell’art. 237 e non è assimilabile ad un interrogatorio (Sez. 6, 37601/2018).

Le dichiarazioni accusatorie contenute in un documento manoscritto proveniente dall’imputato, spontaneamente esibito al giudice durante l’interrogatorio ed acquisito agli atti del processo (artt. 234 e 237), sono utilizzabili nei suoi confronti secondo le regole di cui all’art. 192, comma 1, mentre sono le affermazioni contra alios che hanno il valore di mero indizio da corroborare con ulteriori riscontri probatori (Sez. 2, 14314/2018).

La lettera, occasionalmente intercettata dall’AG, con la quale il coautore del fatto contesti al concorrente la responsabilità principale, del delitto, non costituisce chiamata di correo, perché non fatta nel processo, né diretta al giudice, ma è una dichiarazione di scienza del fatto, effettuata da persona la quale, ancorché imputata di un certo reato, la renda al di fuori del processo e, nella sua intenzione, all’insaputa del giudice.

Tale dichiarazione, acquisibile al procedimento ai sensi dell’art. 237, non essendo di per sè sufficiente per l’affermazione di responsabilità va qualificata, sul piano probatorio, come indizio, con la conseguenza che può assumere valore di prova solo allorché ricorrano i requisiti previsti dall’ art. 192, comma 2 (Sez. 2, 57600/2017).

Le dichiarazioni confessorie o le ammissioni contenute in una memoria proveniente dall’imputato acquisita agli atti del processo sono utilizzabili nei suoi confronti ai sensi dell’art. 192, comma 1 e non incontrano il limite stabilito dall’art. 63, comma 1, in quanto la norma si riferisce solo alle dichiarazioni rese, dinanzi all’AG o alla PG, nel corso delle indagini preliminari (Sez. 2, 40872/2017).

È legittima l’acquisizione di frammenti di carta non più nella disponibilità dell’indagato, in quanto dismessi e già presi in carico dagli operatori della nettezza urbana. per il successivo conferimento nella discarica comunale.

La regula iuris da seguire nel caso considerato è quella specificamente delineata dall’art. 237, secondo cui è consentita l’acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall’imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto. Siffatta disposizione normativa consente di acquisire, anche d’ufficio, e quindi in deroga alla regola generale di cui all’art. 190, comma 1, qualsiasi documento proveniente dall’imputato.

Per documento proveniente dall’imputato si intende, ai sensi dell’art. 237, il documento del quale egli è autore ovvero quello che riguarda specificamente la sua persona, ancorché da lui non sottoscritto, e non anche qualsiasi documento prodotto dall’imputato.

Acquisito il documento, peraltro, il giudice è tenuto ad un’attenta verifica per individuarne la rilevanza e l’attendibilità, accertandone la provenienza, in caso di contestazione, attraverso la procedura, non esclusiva con riferimento ai mezzi potenzialmente esperibili (Sez. 6, 37864/2017).

Se è certamente consentita l’acquisizione di documenti provenienti dall’imputato, compresa una querela a sua firma, ciò non comporta ipso facto che gli elementi ivi rappresentati siano reali: ben più semplicemente, che quella è la versione dell’episodio che l’imputato intende offrire (Sez. 7, 46170/2015).

L’espressione contenuta nell’art. 237, secondo cui è consentita “l’acquisizione di qualsiasi documento proveniente dall’imputato”, va interpretata nel senso che il documento deve riferirsi all’imputato in quanto ne sia l’autore, ovvero deve riguardare specificamente la sua persona, ancorché da lui non sottoscritto (Sez. 5, 33243/2015).

L’art. 237 che consente l’acquisizione di qualsiasi documento proveniente dall’imputato, dal momento che la norma si riferisce non alla prova documentale in senso lato di cui egli abbia la disponibilità ma ai soli documenti manoscritti. Per tutti gli altri documenti vale il principio generale della rilevanza della prova (Sez. 1, 28815/2014).

La dichiarazione confessoria redatta e sottoscritta dinanzi a un ufficiale di PG impone di negare all’atto la natura di documento proveniente dall’imputato, secondo la nozione descritta dall’art. 237 e di attribuirgli invece la natura di dichiarazione autoindiziante resa davanti alla PG, ai sensi dell’art. 63, comma 1, inutilizzabile contro la persona che le ha rese (Sez. 5, 4667/2014).

Ai sensi dell’art. 121, “in ogni stato e grado dei procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte”. Poiché memorie e richieste sono evidentemente volte a fornire al giudice elementi favorevoli alla parte istante, è del tutto ovvio che memorie e richieste possano essere accompagnate da elementi di fatto e di diritto che le sorreggono.

Trattasi di norma di carattere generale, applicabile in ogni tipo di procedimento, compreso ovviamente il procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta. In questo procedimento l’imputato ha anche facoltà di presentare documenti su questioni estranee all’accordo sulla pena e, in particolare, su quelle relative al “pagamento delle spese sostenute dalla parte civile” e alla ricorrenza di “giusti motivi per la compensazione totale o parziale” delle stesse (art, 444, comma 2), che possono, pertanto, essere acquisite ai sensi dell’art. 237 (Sez. 6, 30779/2013).

La scrittura privata di trasferimento di un fondo con attribuzione immediata del possesso di esso deve ritenersi legittimamente acquisita in sede dibattimentale ai sensi dell’art. 237, se la difesa nulla obietta al momento della sua acquisizione, né prospetta l’esistenza di alcun elemento idoneo a legittimare un sospetto di falsità, né chiede uno specifico accertamento al riguardo (Sez. 3, 13737/2013).