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Art. 238-bis - Sentenze irrevocabili

Fermo quanto previsto dall’articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3.

Rassegna giurisprudenziale

Sentenze irrevocabili (art. 238-bis)

Nel giudizio di legittimità, è consentita l'acquisizione di una sentenza irrevocabile, quando l'interessato non sia stato in grado di produrla nei precedenti gradi di giudizio, ma la stessa non può essere oggetto della valutazione prevista dall'art. 238-bis, imponendosi l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata, al fine di rivalutare, nel merito, la situazione probatoria emersa nel giudizio non ancora definito a seguito della pendenza del ricorso per cassazione, ferme restando le preclusioni processuali già formate (Sez. 5, 29868/2021).

È utilizzabile come “fatto notorio”, ai sensi dell’art. 238-bis, l’accertamento dell’esistenza e del radicamento territoriale di un’associazione mafiosa, contenuto in una decisione irrevocabile, nel caso in cui il sodalizio criminale oggetto di prova coincida, nei profili strutturali, temporali e finalistici, con quello ritenuto esistente quando il nuovo giudizio verta su fatti avvenuti nelle medesime realtà territoriali, non emerga una variazione delle finalità perseguite dal sodalizio e vi sia una, quanto meno parziale, identità soggettiva tra la formazione storica e l’attuale, e quando il tempo trascorso non sia di entità tale da aver determinato nella memoria dei consociati l’oblio della connotazione mafiosa del gruppo storico. Alle enunciate condizioni, l’onere di motivazione del giudice è significativamente attenuato in relazione all’esistenza del sodalizio, mentre non subisce alcuna incisione in relazione alla partecipazione dei singoli alla consorteria, che deve sempre essere dimostrata con i parametri di giudizio tipici della fase: ragionevole probabilità di colpevolezza nella fase cautelare o certezza non incisa dal ragionevole dubbio nella fase di merito (Sez. 5, 25815/2020).

L’asserito contrasto dell’art. 238-bis con l’art. 111 commi 4 e 5 Cost., è stato ritenuto infondato dalla Consulta (Corte costituzionale, decisione 29/2009). Vi si osserva che la portata del principio del contraddittorio nella formazione della prova debba essere individuata in considerazione della specificità dei singoli mezzi di prova, conseguendone che, in relazione alla specifica natura della sentenza irrevocabile, il principio del contraddittorio trova il suo naturale momento di esplicazione non nell’atto dell’acquisizione, ma in quello successivo della valutazione ed utilizzazione. Una volta che la sentenza è acquisita, le parti rimangono dunque libere di indirizzare la critica che si andrà a svolgere, in contraddittorio, in funzione delle rispettive esigenze. Ed ancora sottolinea la citata pronunzia come la libertà di valutazione del giudice che acquisisce la sentenza irrevocabile, unita alla necessità di riscontri che ne confermino il contenuto, rappresentino garanzia sufficiente del rispetto delle prerogative dell’imputato, alla cui salvaguardia il parametro costituzionale invocato è stato posto. Quanto al denunciato contrasto della norma impugnata con l’art. 117 Cost. in relazione al parametro interposto costituito dall’art. 6 CEDU, l’eccezione deve ritenersi inammissibile in quanto generica, non precisando il ricorrente quale disposizione della norma sovranazionale si assume essere stata violata, e comunque manifestamente infondata, non avendo lo stesso tenuto conto dell’interpretazione sviluppata dalla Corte EDU in merito alle condizioni per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio sulla prova. In proposito è sufficiente ricordare per tutte la decisione (Corte EDU, Grande Camera, Al-Khawaja v. Regno Unito, sentenza del 15 dicembre 2011), per cui sussiste violazione dell’art. 6 CEDU solo se il pregiudizio arrecato ai diritti di difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l’equità del processo nel suo insieme. Ed in tal senso, per un verso, l’art. 238-bis impedisce che il giudicato penale esterno possa da solo fondare la condanna dell’imputato o abbia comunque valore vincolante per il giudice e, per l’altro, come ricordato nella citata pronunzia della Corte Costituzionale, alla difesa è comunque garantito il contraddittorio sulla valutazione della sentenza irrevocabile oltre che la facoltà di introdurre prove contrarie. Conseguentemente manifestamente infondata è altresì la prospettazione di un presunto contrasto tra la norma processuale denunciata e l’art. 24 Cost. (Sez. 5, 32678/2018).

L’art. 238-bis riguarda esclusivamente le sentenze rese in altro procedimento penale e non anche quelle rese in un procedimento civile, adottando i due ordinamenti processuali criteri asimmetrici nella valutazione della prova; pertanto le sentenze di un giudice diverso da quello penale, pur se definitive, non vincolano quest’ultimo, ma, una volta acquisite, sono dal medesimo liberamente valutabili (Sez. 4, 29509/2018).

L’acquisizione agli atti del procedimento, giusto quanto previsto dall’art. 238-bis, di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell’utilizzazione a fini decisori dei fatti né, tanto meno, dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l’autonomia libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 2, 29442/2018).

Oggetto della prova assunta mediante l’acquisizione di sentenze divenute irrevocabili, ai sensi dell’art. 238-bis, sono i fatti considerati nelle sentenze medesime, intesi come eventi storici esterni al processo, con il logico corollario che nel giudizio in cui la sentenza è acquisita non sussiste alcuna preclusione all’eccezione di inutilizzabilità di una prova su cui sia fondata la sentenza acquisita (Sez. 5, 10092/2019).

In sede di legittimità è consentita l'acquisizione di una sentenza irrevocabile quando l'interessato non sia stato in grado di produrla nei precedenti gradi di giudizio: in questo caso, non potendo essere la precisata decisione oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 238-bis  davanti alla Corte di cassazione, si impone l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata al fine di una rivalutazione nel merito della situazione probatoria emersa nel giudizio non ancora definito a seguito della proposizione del ricorso, ferme restando le preclusioni processuali già formatesi (Sez. 3, 33820/2020 e Sez. 2, 19647/2021).

Qualora nel corso del giudizio venga prodotta una sentenza passata in giudicato, che accerta fatti che si assumono essere inconciliabili con quelli in contestazione, il giudice è tenuto, onde evitare che si determini una situazione tale da giustificare una futura richiesta di revisione, a verificare la possibile incidenza della decisione irrevocabile, e degli elementi di fatto da essa risultanti, sulla posizione dell'imputato (Sez. 3, 33820/2020).