Art. 239 - Accertamento della provenienza dei documenti
1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni.
Rassegna giurisprudenziale
Accertamento della provenienza dei documenti (art. 239)
È incongruo negare rilevanza a una sentenza prodotta in giudizio solo perché è una copia informale. Il giudice deve infatti servirsi, se l’atto può avere un significato probatorio decisivo o comunque importante, della procedura prevista dall’art. 239 (Sez. 6, 23536/2015).