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Art. 410-bis - Nullità del provvedimento di archiviazione

1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell’avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 408 e al comma 1-bis dell’articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l’atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l’opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell’articolo 410, comma 1.

2. L’ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall’articolo 127, comma 5.

3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l’interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell’udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l’udienza.

4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall’articolo 616, comma 1.

Rassegna giurisprudenziale

Nullità del provvedimento di archiviazione (art. 410-bis)

L’ordinanza emessa in sede di reclamo a norma dell’art. 410-bis avverso il decreto o l’ordinanza di archiviazione è provvedimento non impugnabile, anche quando si faccia questione di violazioni del diritto al contraddittorio, per effetto di una disciplina che deve ritenersi conforme ai principi costituzionali e sovranazionali. L’art. 410-bis dispone espressamente, al comma 3, che il provvedimento con il quale il tribunale decide il reclamo avverso il decreto o l’ordinanza di archiviazione costituisce «ordinanza non impugnabile». Di conseguenza, stante l’assenza di previsioni derogatorie a questa disposizione, il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione e della legittimazione ad impugnare, direttamente desumibile dall’art. 568, impone di escludere che il provvedimento di decisione del reclamo sia impugnabile, e, quindi, per quello che interessa specificamente in questa sede, ricorribile per cassazione. La soluzione adottata dal legislatore deve ritenersi perfettamente conforme ai principi costituzionali e sovranazionali. La questione della compatibilità con i principi costituzionali della disciplina escludente l’impugnabilità della decisione sul reclamo deve essere esaminata innanzitutto alla luce dell’art. 111, comma 7, primo periodo, Cost., secondo il quale «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso per violazione di legge». Precisamente, occorre valutare se il provvedimento emesso in materia di archiviazione di un procedimento penale, e che certamente non può dirsi «sulla libertà personale», sia qualificabile, in senso sostanziale, e agli effetti dell’art. 111 Cost., come «sentenza». La giurisprudenza penale di legittimità ha ripetutamente escluso l’operatività della garanzia prevista dell’art. 111 Cost. con riferimento alle ordinanze ed ai decreti di archiviazione. L’esclusione della garanzia prevista dall’art. 111 Cost. con riguardo ai provvedimenti in materia di archiviazione alle «sentenze» risulta coerente anche con l’elaborazione della giurisprudenza costituzionale. Numerose decisioni del giudice delle leggi hanno sottolineato la natura «interlocutoria e sommaria ... finalizzata a un controllo di legalità sull’esercizio dell’azione penale e non a un accertamento sul merito dell’imputazione» (Corte costituzionale, ordinanze 153/1999, 150/1998, 54/2003 e sentenza 319/1993), dell’archiviazione e la ratio, esclusivamente servente il controllo di legalità e obbligatorietà dell’azione penale, che tradizionalmente si riconosce assistere lo ius ad loquendum e gli strumenti di tutela dell’offeso (Sez. 6, 617/2018).

L’art. 410-bis, comma 3 prevede che l’ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall’art. 127, comma 5, replicando il disposto dell’abrogato art. 409, comma 6, - a mente della quale l’impugnazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all’esito dell’udienza camerale è consentita nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell’ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell’organo titolare dell’accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizioneTale assetto normativo è volto ad assicurare, infatti, il contraddittorio delle parti interessate, che si esplica attraverso l’esercizio della facoltà di intervento dinanzi al giudice chiamato a provvedere. Ma, una volta assicurata tale facoltà, la decisione è rimessa al giudice, senza che per contro sia prevista l’ulteriore facoltà di interloquire in merito ai contenuti della decisione assunta. Né può ritenersi che la scelta legislativa sia in contrasto con i principi del giusto processo, essendo ragionevole graduare le sanzioni processuali predisposte per la violazione di tali principi al livello di incidenza delle decisioni giudiziarie sulla libertà dei cittadini: donde deve ritenersi conforme a Costituzione la previsione di nullità del provvedimento di archiviazione per le sole violazioni del diritto delle parti di intervenire nel relativo procedimento, dal momento che il decreto o l’ordinanza di archiviazione non sono decisioni di merito perché non risolvono questioni attinenti alla responsabilità penale dei soggetti (Sez. 5, 39514/2018).

Applicabilità della norma al procedimenti dinanzi il giudice di pace

È pacifica l'applicazione dell'art. 410-bis al procedimento innanzi al giudice di pace, in virtù del richiamo operato dall'art. 2 D. Lgs. 274/2000 alle norme del codice di rito ordinario per tutto ciò che non è previsto nel detto decreto, non essendo previsto nella disciplina normativa di cui si discute, a seguito dell'abrogazione del comma sesto dell'art. 409, per come interpretato dall'elaborazione giurisprudenziale di legittimità, alcun mezzo di impugnazione avverso il decreto di archiviazione nei casi di nullità dipendenti dalla violazione delle regole sul contraddittorio, anche in forma cartolare, ed a tutela delle prerogative processuali riconosciute alla persona offesa ed ora indicate nel primo comma dell'art. 410-bis (Sez. 4, 17135/2021).