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Art. 411 - Altri casi di archiviazione

1. Le disposizioni degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità, che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato.
1-bis. Se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l’opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell’articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5.

Rassegna giurisprudenziale

Altri casi di archiviazione (art. 411)

L’art. 411, in tema di «altri casi di archiviazione» nel suo primo comma prevede, tra l’altro, che gli articoli 408, 409, 410 e 410-bis si applicano anche quando la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis Cod. pen. per particolare tenuità del fatto.

L’istituto, connotato da evidente finalità deflattiva, mira ad impedire la celebrazione di un processo inutile, allorché la notitia criminis, non destituita di fondamento, attenga però ad un fatto di particolare tenuità e si possa quindi attendibilmente pronosticarne l’esito in termini di dichiarazione di non doversi procedere ai sensi dell’art.131-bis Cod. pen., la cui declaratoria viene quindi anticipata in sede di archiviazione.

La pronuncia però non possiede natura di accertamento e non ha alcuna efficacia ai fini civili e amministrativi.

L’articolo 651-bis attribuisce efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale solo alla sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento o anche alla sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

Tale efficacia di accertamento extra-penale non è quindi riconosciuta al provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto (Sez. 5, 3817/2018).

Non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il GIP, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al PM perché valuti la possibilità di chiedere l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis (SU, 20569/2018).

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell’art. 411, comma 1, è nullo se emesso senza l’osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis Cod. pen. (Sez. 6, 88/2018).

Ai sensi dell’art. 411 la persona offesa è tenuta unicamente ad articolare le “ragioni del dissenso” rispetto alla sussumibilità della condotta nell’ipotesi di cui all’art. 131-bis Cod. pen., senza invece, come richiesto dall’art. 410, dover pure indicare le indagini suppletive e i mezzi di prova astrattamente dimostrativi della fondatezza della notitia criminis, stante la diversità tra le due ipotesi di archiviazione e le ragioni poste a sostegno delle stesse.

Di converso, è da ritenere che il giudice possa provvedere de plano alla archiviazione per particolare tenuità del fatto nel solo caso in cui l’opponente ometta di articolare le ragioni del proprio dissenso, così come gli impone di fare la lettera della legge (Sez. 5, 57589/2017).

A tenore della norma di cui all’art. 411, comma 1-bis, la persona sottoposta ad indagini e la persona offesa, nel presentare opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal PM per la particolare tenuità del fatto, sono tenute ad indicare, a pena di inammissibilità, le “ragioni del dissenso” rispetto alla richiesta.

Si è così evidenziata la diversità tra gli istituti di cui all’art. 408 e di cui all’art. 411, comma 1-bis, posto che il primo presuppone l’infondatezza della notizia di reato mentre il secondo assume che la condotta oggetto delle indagini, pur integrando gli estremi del fatto tipico, antigiuridico e colpevole, appaia non meritevole di pena, sicché il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell’art. 411, comma 1, è nullo se emesso senza l’osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis Cod. pen. (Sez. 5, 37862/2018).

Deve essere annullato senza rinvio il decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione, emesso senza tener conto della rinuncia alla prescrizione da parte dell’indagato.

Un provvedimento del genere viola infatti la legge e il principio del contraddittorio e sacrifica ingiustamente il concreto interesse dell’indagato a veder salvaguardata l’effettività della rinuncia alla prescrizione, in vista dell’ottenimento, nello sviluppo del procedimento, di un esito a lui più favorevole, tale da propiziare anche il riconoscimento dell’indennizzo (Sez. 6, 26289/2018).

È giuridicamente apprezzabile l’interesse del ricorrente a dolersi della pronuncia di archiviazione per la particolare tenuità del fatto, anziché per l’estinzione del reato a seguito di oblazione, in quanto tale ultima pronuncia determina l’immediata estinzione del reato e di ogni effetto penale dello stesso, mentre la declaratoria di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis Cod. pen. non estingue tutti gli effetti penali del reato, in quanto la pronuncia viene iscritta nel certificato del casellario giudiziale dell’indagato o imputato e vi rimane per dieci anni (art. 5, lett. d bis, DPR 313/2002), e può, di conseguenza, impedire una successiva esclusione della punibilità di un altro fatto a causa della non occasionalità della condotta (Sez. 3, 20079/2018).