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Art. 412 - Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale

1. Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l’azione penale o non richiede l’archiviazione nel termine previsto dall’articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione.

2. Il procuratore generale, può altresì disporre l’avocazione a seguito della comunicazione prevista dall’articolo 409 comma 3.

Rassegna giurisprudenziale

Avocazione delle indagini per mancato esercizio dell’azione penale (art. 412)

Il PG distrettuale può esercitare il potere di avocazione nei soli due casi tassativamente previsti dall’art. 412, cioè in caso di inerzia del PM in punto di esercizio dell’azione penale o, in alternativa, di omessa richiesta di archiviazione nonché in caso di fissazione dell’udienza camerale ex art. 409, comma 3.

Di tal che il potere avocativo non è esercitabile nell’ipotesi di mancata richiesta di riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 su istanza della persona offesa (Sez. 6, 38455/2017).

Nel caso in cui il GIP non accolga la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero e provveda a fissare la data della udienza in camera di consiglio ex art. 409, comma 2, omettendo di darne avviso al PG, in violazione dell’art. 409, comma 3,., detta omissione determina la nullità della successiva ordinanza di archiviazione ex art. 178, comma 1, lett. b), in quanto viene impedita l’iniziativa del PG nell’esercizio dell’azione penale con riferimento allo specifico potere di avocazione previsto dall’art. 412, comma 2; in tale ipotesi, il provvedimento di archiviazione è ricorribile per cassazione dal PG, il quale è parte interessata alla udienza camerale, a norma dell’art. 127, comma 1, con la conseguenza che l’omessa comunicazione integra anche la specifica nullità contemplata dall’art. 127, comma 5, a sua volta richiamato dall’art. 409, comma 6 (Sez. 4, 31424/2013).

Il decorso del termine per il compimento delle indagini preliminari non determina la decadenza del PM dal potere di esercitare l’azione penale (e, quindi, di procedere alla contestazione dell’imputazione che di tale potere rappresenta diretta estrinsecazione), salva l’ipotesi che il PG abbia esercitato il suo potere di avocazione ai sensi dell’art. 412, comma 1 (Sez. 6, 19833/2009).

La persona offesa non è legittimata, per carenza di interesse, a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione deducendo l’omessa comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza al PG presso la Corte di appello, in quanto il suo interesse diretto e concreto alla osservanza della disposizione violata non può consistere nella mera aspettativa di un eventuale esercizio del potere di avocazione da parte del PG (Sez. 5, 46133/2014).

Alla persona sottoposta alle indagini ed alla persona offesa dal reato è attribuita la facoltà di sollecitare il PG a disporre l’avocazione, ma il provvedimento di rigetto dell’istanza, non avente natura giurisdizionale, non è impugnabile, neppure per abnormità (Sez. 6, 38455/2017).