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Art. 552 - Decreto di citazione a giudizio

1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difensori;

b) l’indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l’indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l’avviso che l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

f) l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell’ausiliario che lo assiste.

1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall’articolo 590-bis del medesimo codice, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall’articolo 590-bis del medesimo codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.

2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall’avviso previsto dall’articolo 415-bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.

3. Il decreto di citazione è notificato all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell’articolo 416, comma 2.

Rassegna giurisprudenziale

Decreto di citazione a giudizio (art. 552)

Nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal PM o di inosservanza del termine stabilito dall’art. 552 comma 3 il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non può disporre la restituzione degli atti al PM con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme (SU, 28807/2002).

Al fine di stabilire la determinatezza dell’imputazione, occorre avere riguardo alla contestazione sostanziale ed escludere una tale nullità ogniqualvolta l’imputato, come nel caso in esame, abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti e la qualifica soggettiva con riferimento ai quali l’accusa è stata formulata (Sez. F, 41451/2018).

La giurisprudenza di legittimità è divisa sulla natura della nullità del decreto di citazione a giudizio prevista dall’art. 552, comma 3, perché non preceduto dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero per mancanza dell’invito all’indagato a presentarsi a rendere l’interrogatorio richiesto nel termine di cui all’art. 415-bis, comma 3.

Secondo un primo orientamento, trattasi di nullità relativa che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 491, subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti (Sez. 5, 34515/2014). Secondo altro più recente e maggioritario orientamento, l’inosservanza è riconducibile alle nullità di ordine di generale di cui all’art. 178, lett. c), a c.d. “regime intermedio”, sicché può essere dedotta, ai sensi dell’art. 180, prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 6, 2382/2018).

Eventuali incertezze o omissioni relativamente all’individuazione della data del commesso reato possono rilevare, quale causa di nullità del decreto di citazione a giudizio, solo se incidono sulla “enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa”, ai sensi dell’art. 552, comma 2. Una nullità del genere, peraltro, è relativa, sicché, ai sensi dell’art. 181, comma 1, è dichiarata solo su eccezione di parte (Sez. 3, 39269/2018).

La violazione del termine a comparire davanti al Tribunale, previsto dall’art. 552, comma 3, in giorni sessanta, non determina la nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio, bensì una nullità generale di carattere intermedio, rilevabile d’ufficio ex art. 180. e deducibile, ai sensi dell’art. 182, comma 2, dalla parte interessata all’osservanza della norma violata, a pena di decadenza, prima dell’apertura del dibattimento; qualora la parte compaia dichiarando che la comparizione è determinata dal solo intento di fare rilevare l’irregolarità, ha diritto, ex art. 184, comma 2, ad un termine a difesa che deve essere tale da assicurare all’imputato il godimento dei termini complessivamente stabiliti dall’art. 552, comma 3, a fare data dalla prima notifica (Sez. 3, 30178/2018).

Non è causa di nullità del decreto di citazione a giudizio l’omesso avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, ancora oggi previsto dall’art. 429, comma 1, lett. f), atteso che l’istituto della contumacia è stato eliminato dalla L. 67/2014 e la differenza tra lo stesso e l’istituto dell’assenza, quanto al procedimento di dichiarazione ed agli effetti, non consente la “riformulazione” dell’avviso che, comunque, avrebbe semplicemente la funzione di informare l’imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l’ordinario svolgimento del processo (Sez. 4, 27494/2017).

La richiesta dell’indagato di rendere l’interrogatorio al PM ai sensi dell’art. 375, eventualmente presentata nel corso delle indagini preliminari, non ha valore equipollente alla richiesta di interrogatorio prevista dal comma 3 dell’art. 415-bis, che obbliga l’organo dell’accusa ad assumere l’atto di indagine preliminare; pertanto non è nullo il decreto di citazione a giudizio emesso senza procedere all’interrogatorio dell’indagato che non ne abbia avanzato espressa richiesta nel termine di venti giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, anche se in precedenza lo stesso aveva reiteratamente espresso la volontà di essere sentito dal PM (Sez. 1, 16381/2018).

La nullità assoluta e insanabile, prevista dall’art. 179 del decreto di citazione all’imputato, ricorre non solo quando la notificazione sia stata del tutto omessa, ma anche quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, in carenza di qualsivoglia dato processuale da cui desumere l’effettiva conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, giudicato in contumacia nel processo di primo grado (Sez. 5, 10128/2018).

La mancata sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell’ausiliario del p.m. costituisce mera irregolarità e non comporta alcuna nullità, in quanto non è espressamente prevista dall’art. 552, comma 2, e non rientra tra le previsioni generali di cui all’art. 178 (Sez. 3, 45818/2012).

Non è meritevole di accoglimento l’eccezione sollevata dalla difesa circa la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa osservanza dei termini di cui all’art. 552 comma 3 qualora il computo dei giorni ricompresi tra la notifica dell’avviso e la fissazione dell’udienza, detratti i giorni di sospensione feriale dei termini, sia inferiore a sessanta posto che l’istituto della sospensione feriale dei termini processuali nel periodo feriale, incide sui termini che hanno scadenza nel periodo indicato (1 agosto - 15 settembre) mentre non rileva ai fini del computo dei termini “liberi” di comparizione in giudizio.

Esso non può, pertanto, trovare applicazione con riferimento alla notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, i cui termini non devono, quindi, rimanere sospesi nel detto periodo (Tribunale Milano, Sez. 5, 29.11.2011).

Il decreto di citazione a giudizio è nullo per incertezza assoluta del fatto oggetto dell’imputazione non nel caso della semplice “indeterminatezza” dell’imputazione, ma soltanto quando l’imputato non sia stato di fatto posto in grado di intendere i termini concreti dell’accusa e di predisporre un’adeguata difesa (Sez. F, 31407/2010).